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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02266/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla consultazione del fascicolo è emerso l'atto di integrazione (af. 13) contenente la dichiarazione espressa di querela e volontà di punizione. Ne è conseguito che la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela è errata. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti degli imputati (artt. 110 e 624 c.p.). Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il Collegio di appello avrebbe erroneamente qualificato come mera "denuncia" l'atto depositato nell'udienza dell'8/11/2022, mentre dagli atti integrativi prodotti (un "verbale di integrazione di ricezione di denuncia orale" redatto lo stesso giorno) emergerebbe chiaramente la volontà espressa di perseguire penalmente i responsabili (testuale dichiarazione "sporgo formale querela contro i due sconosciuti e chiedo la loro punizione").

Norme richiamate

  • artt. 110 e 624 cod. pen.

    Reati contestati (concorso nei reati e furto): indicati come fattispecie sottoposte al procedimento; la pronuncia non entra nel merito della sussistenza del fatto ma riguarda la regolarità della querela.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    Consente la consultazione degli atti del fascicolo da parte della Cassazione quando la questione è di rito, come nel caso di verifica della presenza della querela.

  • Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Crocetti

    Stabilisce l'efficacia delle dichiarazioni integrative di un'originaria denuncia: un atto integrativo che contenga manifestazioni chiare di volontà punitiva può essere valutato come querela.

Massime di principio

  • La distinzione tra "denuncia" e "querela" dipende dal contenuto sostanziale dell'atto: se esiste una chiara e inequivoca manifestazione di volontà di punizione dell'autore del fatto, anche un atto originariamente qualificato come denuncia può assumere natura di querela mediante integrazione scritta o verbale.
  • Il giudice che dichiara l'improcedibilità per mancanza di querela deve valutare l'intero contenuto del fascicolo processuale (compresi atti integrativi e verbali) prima di escludere la sussistenza della querela.
  • Le dichiarazioni integrative rese dalla persona offesa nello stesso giorno dei fatti, se contengono espressioni quali "sporgo formale querela" o equivalenti, sono idonee a soddisfare la formalità richiesta per le azioni perseguibili a querela di parte.
  • In presenza di dubbio sulla sussistenza della querela, la decisione favorevole all'improcedibilità può essere impugnata dal pubblico ministero; la Cassazione può controllare la correttezza giuridica e rimandare il caso per un nuovo esame di merito.
  • Per evitare contestazioni procedurali, è opportuno formalizzare tempestivamente e chiaramente la querela per iscritto o verbalizzarla con espressioni inequivocabili, conservando l'originale integrazione nel fascicolo.

Testo integrale

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