L.R. Lazio 15/2012
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale del Lazio e gli enti vigilati all’esercizio provvisorio del bilancio 2013 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2013. La gestione è limitata, di regola, a un dodicesimo per macroaggregato, con deroghe per spese obbligatorie, personale e spese non frazionabili.
Esercizio provvisorio del bilancio 2013 della Regione Lazio
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2013
La legge disciplina, per la Regione Lazio, la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. Si tratta di una misura temporanea, operativa solo nel periodo iniziale del 2013, con efficacia comunque non oltre il 31 marzo 2013.
Ambito di applicazione e durata
La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio 2013:
- fino all’approvazione del bilancio con legge;
- in ogni caso non oltre il 31 marzo 2013.
La gestione deve avvenire secondo le disposizioni e le modalità previste nella proposta di legge di bilancio all’esame del Consiglio regionale, tenendo conto degli stati di previsione e delle eventuali note di variazione.
Limiti alla gestione provvisoria
Nel periodo di esercizio provvisorio la spesa è consentita, in via generale, entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato. La norma fissa quindi un vincolo mensile di contenimento della spesa, coerente con la natura temporanea dell’autorizzazione.
Spese escluse dal limite dei dodicesimi
Il limite del dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie indicate nell’elenco 1 allegato al bilancio;
- spese relative alla gestione del personale;
- spese che, per loro natura, non sono suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.
In questi casi la Regione può procedere anche oltre il limite ordinario, nei soli limiti connessi alla natura obbligatoria o non frazionabile della spesa.
Enti, aziende e organismi regionali controllati o vigilati
L’esercizio provvisorio è autorizzato anche per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.
Per quelli il cui bilancio di previsione 2013 sia già stato approvato dall’organo competente e trasmesso alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 25 del 2001, la gestione è consentita:
- entro un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato;
- oppure nei limiti della maggiore spesa necessaria, se si tratta di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi.
Entrata in vigore e urgenza
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Trattandosi di una disciplina riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2013, oggi ha valore solo storico e non presenta più utilità applicativa concreta.
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