L.R. Lazio 5/2013
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio regionale, misure per prevenire e ridurre il gioco d’azzardo patologico, tutelare i soggetti vulnerabili e favorire cura e reinserimento sociale. Prevede regole per l’ubicazione e il funzionamento delle sale da gioco, divieti pubblicitari, un marchio “NO Slot-RL”, un Osservatorio regionale, attività formative e un piano socio-sanitario triennale.
Prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)
La legge regionale interviene, nel solo ambito della Regione, per prevenire e ridurre il rischio da gioco d’azzardo patologico, contrastarne la dipendenza e favorire trattamento terapeutico e recupero sociale dei soggetti affetti. La disciplina si coordina con la normativa statale e con gli obiettivi di tutela della salute e delle politiche sociali.
Finalità e soggetti coinvolti
La Regione promuove la consapevolezza dei rischi connessi al gioco, anche lecito, per proteggere le fasce più deboli e diffondere una cultura del gioco misurato. Le iniziative sono svolte in collaborazione con enti locali, scuole, ASL, associazioni antimafia, volontariato, associazioni familiari e soggetti del terzo settore.
Definizioni e ambito di applicazione
La legge definisce il gioco d’azzardo come quello praticato mediante gli apparecchi indicati dal T.U.L.P.S. e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente. Per GAP si intende la patologia riconosciuta a livello internazionale dall’OMS, collegata all’azzardo. Le misure sono rivolte alle persone e famiglie che, su diagnosi di specialisti di servizi pubblici o privati accreditati, risultino incapaci di resistere all’impulso di giocare, con compromissione delle relazioni personali, familiari e lavorative.
Collocazione delle sale da gioco e limitazioni operative
L’apertura di nuove sale gioco è subordinata al rispetto di una distanza minima di 250 metri da aree sensibili, quali scuole, centri giovanili, centri anziani, strutture sanitarie o socio-assistenziali e luoghi di culto. Inoltre devono essere osservate prescrizioni puntuali sul funzionamento degli apparecchi e sull’organizzazione degli spazi:
- frequenza delle giocate non superiore a una ogni 30 secondi;
- separazione dell’area di gioco con pannelli o pareti divisorie e distanza minima di 2 metri tra gli apparecchi;
- pausa obbligatoria di 5 minuti ogni 30 minuti di uso continuativo per il singolo cliente;
- divieto di gioco per soggetti in stato di manifesta ubriachezza;
- divieto di fumo nei locali con postazioni di gioco e collocazione delle nuove postazioni in ambienti privi di impianti di aspirazione attivi;
- interruzione dell’attività degli apparecchi in fasce orarie fissate dai comuni, per almeno 8 ore complessive al giorno;
- divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco in scuole, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, centri anziani, strutture sanitarie o socio-assistenziali e luoghi di culto.
I comuni possono introdurre ulteriori limitazioni, e in caso di contrasto prevale la disciplina più restrittiva. Le regole non si applicano agli sportelli e picchetti degli allibratori negli ippodromi, limitatamente alle scommesse sulle corse dei cavalli nelle giornate di corse.
Regime transitorio per gli esercizi già esistenti
Per esercizi pubblici e commerciali e sale da gioco già esistenti non si applica il vincolo di distanza di 250 metri, ma restano ferme le altre limitazioni operative. Gli esercenti e i concessionari già attivi devono adeguarsi entro 150 giorni dall’entrata in vigore della disposizione transitoria. In attesa delle fasce orarie comunali, si applicano fasce sostitutive di sospensione dell’attività degli apparecchi.
Incentivi comunali e marchio regionale “NO Slot-RL”
I comuni possono prevedere incentivi per gli esercenti che rimuovono slot machine o videolottery, o che decidono di non installarle, secondo regole comunali. È inoltre istituito presso l’assessorato competente il marchio regionale “NO Slot-RL”, rilasciato agli esercenti di esercizi commerciali, circoli privati e altri luoghi di intrattenimento che non hanno apparecchi per il gioco d’azzardo. La Giunta regionale ne disciplina caratteristiche, criteri di concessione, sospensione, decadenza, revoca e modalità d’uso.
Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo
È istituito un Osservatorio regionale presso l’assessorato competente, con funzioni di monitoraggio del fenomeno sotto i profili culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitari, epidemiologici, sociali e socio-economici. L’Osservatorio svolge studio e monitoraggio, elabora strategie e campagne informative, individua buone prassi e protocolli applicativi e verifica l’impatto delle politiche, presentando una relazione annuale alla commissione consiliare competente. I comuni trasmettono una mappatura aggiornata delle attività con apparecchiature di gioco e delle sale autorizzate; la Regione predispone una piattaforma telematica di supporto per l’individuazione delle distanze.
Divieto di pubblicità
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco con vincite in denaro. È inoltre vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare giochi con vincite in denaro.
Obblighi dei gestori e formazione del personale
I gestori devono esporre, all’ingresso e all’interno delle sale, materiale informativo sul GAP, sui rischi connessi al gioco e sui servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio. Devono anche monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo da parte dei minori degli apparecchi con vincita in denaro. Regione, comuni, ASL e associazioni di categoria promuovono iniziative di formazione del personale delle sale, per rafforzare la capacità di riconoscere le situazioni di rischio e favorire strumenti di autovalutazione della dipendenza.
Piano integrato socio-sanitario e interventi di supporto
Il Consiglio regionale approva un piano integrato triennale socio-sanitario con relativo impegno economico per prevenzione, cura e trattamento del GAP. Il piano comprende campagne di sensibilizzazione ed educazione, formazione degli operatori, numero verde regionale, progettazione territoriale con ASL ed enti locali, predisposizione di materiale informativo e un portale online “Osservatorio on line permanente” per informare, orientare e monitorare il fenomeno anche sul web. Per l’attuazione possono essere stipulate convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati non profit dotati di competenze specialistiche.
Enti di mutuo aiuto e contributi
La Regione sostiene associazioni e organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e nella sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi di enti e associazioni di mutuo aiuto, anche mediante convenzione. La Regione può inoltre concedere contributi per progetti di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale rivolti alle persone con problematiche da gioco e alle loro famiglie.
Sanzioni e chiusura dell’esercizio
La violazione delle regole sulla collocazione e sulle limitazioni delle sale da gioco, nonché del divieto di pubblicità, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. La violazione degli obblighi informativi dei gestori è punita secondo il regime sanzionatorio richiamato dalla normativa statale. In caso di reiterazione delle violazioni delle prescrizioni sulla collocazione, oltre due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio. I proventi delle sanzioni sono incamerati dai comuni, che ne destinano almeno il 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri originari della legge sono coperti mediante riduzione di risorse del bilancio regionale e istituzione di appositi fondi nella missione sociale. Per la disinstallazione di apparecchi da gioco è prevista una specifica copertura di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023. Le attività connesse alla mappatura comunale e alla piattaforma telematica sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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