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Legge

L.R. Lazio 1/2013

Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 2/2005 riducendo da 70 a 50 i membri del Consiglio regionale: 40 eletti e 10 assegnati secondo la disciplina previgente. La nuova disciplina si applica solo dalle elezioni della decima legislatura regionale, non alle precedenti consultazioni.

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e decorrenza dalla decima legislatura

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale

La legge regionale della Regione Marche interviene sulla disciplina delle elezioni regionali modificando la l.r. 13 gennaio 2005, n. 2. L’effetto è la riduzione della composizione numerica del Consiglio regionale, con applicazione differita alle elezioni della decima legislatura.

Modifica della composizione del Consiglio

Viene sostituito il numero dei componenti previsto dall’articolo 3 della l.r. 2/2005:

  • da 70 membri a 50 membri complessivi;
  • da 56 eletti a 40 eletti;
  • da 14 eletti a 10 eletti.

La norma incide quindi sul dimensionamento dell’organo consiliare regionale, adeguandolo alla nuova consistenza numerica prevista dalla legislazione elettorale regionale.

Decorrenza e ambito temporale di applicazione

La modifica non opera immediatamente in modo generalizzato, ma si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, in coerenza con quanto richiamato dalla disciplina statale sul contenimento del numero dei consiglieri regionali.

Ne consegue che la legge ha rilievo soprattutto per la definizione della composizione del Consiglio nelle consultazioni successive indicate dalla norma, senza incidere retroattivamente sulle legislature già in corso o sulle elezioni precedenti.

Portata pratica

Il provvedimento ha natura sostanzialmente attuativa e di adeguamento della disciplina elettorale regionale, limitandosi a ridefinire il numero dei consiglieri regionali e la relativa decorrenza. Non introduce ulteriori regole procedurali, finanziarie o sanzionatorie.

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