Regolamento (UE) 2019/628
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato di modelli di certificati ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di un ampio ventaglio di animali e merci, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625. Integra e consolida in un unico atto i modelli già sparsi in diversi atti precedenti, adattandoli al sistema IMSOC/TRACES e disciplinando anche i certificati di sostituzione. Prevede inoltre certificati specifici per alcune categorie di prodotti destinati al consumo umano e per i casi di ispezione ante mortem o di macellazione d’urgenza fuori dal macello, con una disciplina transitoria fino al 13 marzo 2020.
Modelli uniformi di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di animali e determinate merci di origine animale o vegetale, nonché per certificati di sostituzione, ispezione ante mortem e macellazione d’urgenza, con adeguamento a IMSOC/TRACES e abrogazione di modelli previgenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite provenienti da paesi terzi o loro regioni di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, nonché a specifiche merci destinate al consumo umano e all’immissione in commercio nell’Unione. Disciplina anche i casi di certificati non presentati nel sistema IMSOC, quelli presentati nel sistema IMSOC, i certificati di sostituzione, i certificati per ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza e per macellazione d’urgenza al di fuori del macello. Le disposizioni si applicano dal 14 dicembre 2019; sono previste deroghe transitorie fino al 13 marzo 2020 per partite certificate secondo la normativa precedente, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628: modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci
Il regolamento attua il quadro dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo modelli uniformi di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di numerose categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi. Il considerando evidenzia l’esigenza di armonizzare la certificazione cartacea ed elettronica, adeguare i modelli a TRACES/IMSOC, prevenire abusi mediante regole sui certificati di sostituzione e consolidare in un unico atto modelli prima contenuti in più fonti normative.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle partite di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. Copre sia i modelli non presentati nel sistema IMSOC sia quelli presentati nel sistema IMSOC, oltre ai certificati di sostituzione, ai modelli per l’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza e al certificato per la macellazione d’urgenza al di fuori del macello.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento opera in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, in particolare degli articoli 88, 89, 90 e 126, e tiene conto dell’integrazione di TRACES nel sistema IMSOC ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2019/625, il regolamento delegato (UE) 2019/624 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, nonché con la disciplina igienico-sanitaria settoriale contenuta soprattutto nel regolamento (CE) n. 852/2004 e nel regolamento (CE) n. 853/2004.
Modelli generali e requisiti formali
Per i certificati non inseriti nel sistema IMSOC, l’articolo 3 richiede firma e timbro ufficiale, con inchiostro diverso da quello del testo stampato, eliminazione o barratura delle dichiarazioni non pertinenti, struttura in un unico foglio o in più fogli non separabili, o in pagine numerate, e rilascio prima dell’uscita della partita dal controllo del paese terzo. Se il certificato è articolato in più pagine, ciascuna deve riportare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare firma e timbro.
Per i certificati presentati nel sistema IMSOC, l’articolo 4 stabilisce che il modello si basi sull’allegato I e che la parte II contenga le garanzie sanitarie richieste dalla normativa applicabile alla singola merce. Anche in questo caso il certificato deve essere presentato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità del paese terzo.
Certificati di sostituzione
L’articolo 5 limita il certificato di sostituzione ai casi di errore amministrativo nel certificato iniziale oppure di danneggiamento o smarrimento di quest’ultimo. Il certificato sostitutivo non può alterare i dati sostanziali relativi a identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie della partita; deve richiamare il codice unico e la data del certificato originario, indicare espressamente la funzione sostitutiva, avere un nuovo numero e riportare la propria data di rilascio. In linea generale va presentato in originale, salvo il caso di certificati elettronici in IMSOC.
Modelli per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio
Gli articoli da 7 a 27 rinviano a modelli specifici per ciascuna categoria di merce. Tra le principali categorie figurano:
- carni fresche di ungulati;
- carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna, uova e ovoprodotti;
- carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d’allevamento;
- preparazioni di carni;
- determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati;
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;
- prodotti della pesca, compresi casi speciali di prodotti trasferiti da navi battenti bandiera di uno Stato membro o importati direttamente da navi reefer/congelatrici/officina;
- latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro;
- cosce di rana e lumache destinate al consumo umano;
- grassi animali fusi e ciccioli;
- gelatina, collagene, materie prime per la loro produzione e materie prime trattate;
- miele e altri prodotti apicoli;
- solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati;
- carni di rettili;
- insetti;
- altri prodotti di origine animale non contemplati dagli articoli precedenti;
- germogli e semi destinati alla produzione di germogli.
Per ciascuna categoria l’allegato corrispondente disciplina i campi da compilare, i codici NC/SA indicativi, le indicazioni su impianti, trattamenti, origine, destinazione, imballaggio, temperatura e, ove necessario, condizioni specifiche di natura sanitaria o di sanità animale.
Prescrizioni sanitarie rilevanti per alcune categorie
Per i molluschi bivalvi vivi e per i prodotti della pesca sono previsti attestati di sanità pubblica e, quando applicabile, attestati di sanità animale legati allo status sanitario dei paesi o delle zone di origine rispetto a malattie elencate nei modelli. Analogamente, per gelatina, collagene e materie prime connesse sono previste clausole BSE particolarmente dettagliate, con riferimenti alla classificazione del rischio del paese o della regione e alla rimozione o non rimozione del materiale specifico a rischio secondo le condizioni indicate nei modelli.
Per grassi animali fusi e ciccioli, oltre ai requisiti igienici generali, il modello prevede anche un attestato di sanità animale che rimanda ai paesi autorizzati all’esportazione di carni fresche o di prodotti a base di carne in base ai regolamenti/decisioni settoriali richiamati. Per gli insetti, il modello richiede il rispetto dell’allegato III, sezione XVII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, se applicabile, l’autorizzazione come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Certificati per ispezione ante mortem e macellazione d’urgenza
L’allegato IV contiene i modelli da usare in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza: per animali vivi diretti al macello, per pollame destinato alla produzione di foie gras e per la selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda, con varianti anche per l’allevamento macellato conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004. Tali modelli attestano l’idoneità alla macellazione, le osservazioni sul benessere e la conformità dei registri e della documentazione.
L’allegato V disciplina invece il certificato per la macellazione d’urgenza al di fuori del macello, con l’indicazione del motivo dell’urgenza, delle eventuali cure somministrate e della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento.
Modifiche agli atti precedenti, abrogazione e transitorio
Gli articoli 30 e 31 sopprimono disposizioni e allegati del regolamento (CE) n. 2074/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, che contenevano modelli ormai superati. L’articolo 32 abroga il regolamento (UE) n. 211/2013 sulla certificazione dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli, prevedendo una tavola di concordanza nell’allegato VI.
Sul piano transitorio, l’articolo 33 consente fino al 13 marzo 2020 l’accettazione di partite certificate con la normativa precedente, purché il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019. Per un periodo analogo sono ammesse, con condizioni specifiche, partite di grassi animali fusi e ciccioli certificate secondo i modelli precedenti e partite di carni di rettili, insetti e altri prodotti di origine animale dell’articolo 26 anche senza il nuovo certificato. L’articolo 34 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e categorie coperte
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: regole uniformi per firma e rilascio dei certificati ufficiali, garanzie di affidabilità, requisiti dei modelli non presentati nel sistema IMSOC, requisiti dei modelli presentati nel sistema IMSOC e certificati di sostituzione. Inoltre individua i modelli per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, nonché i modelli specifici per alcuni prodotti destinati al consumo umano e per i casi di ispezione ante mortem e macellazione d’urgenza.
Definizioni
L’articolo 2 rinvia a numerose definizioni contenute nella normativa UE di settore, in particolare nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel regolamento (CE) n. 853/2004, nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2019/625. Vengono definite, tra le altre, le nozioni di immissione in commercio, germogli, macello, carni fresche, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, latte crudo, colostro, grasso animale fuso, ciccioli, gelatina, collagene, miele, insetti, carni di rettili e nave reefer.
Certificati non presentati nel sistema IMSOC
L’articolo 3 stabilisce le condizioni formali per i certificati cartacei o comunque non registrati nel sistema IMSOC: presenza del timbro ufficiale oltre alla firma, uso di inchiostro diverso dal testo stampato, barratura o eliminazione delle dichiarazioni non pertinenti, struttura in un unico foglio, fogli non separabili oppure pagine numerate, indicazione del codice unico su ogni pagina ove il certificato sia articolato in più pagine, e rilascio prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo.
Certificati presentati nel sistema IMSOC
L’articolo 4 disciplina i modelli registrati nel sistema IMSOC: devono basarsi sul modello di cui all’allegato I e includere nella parte II le specifiche garanzie sanitarie richieste dalla normativa UE applicabile. Il certificato deve essere presentato in IMSOC prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo. La disciplina non pregiudica i certificati o attestati ufficiali richiamati dagli articoli 73 e 129 del regolamento (UE) 2017/625.
Certificati di sostituzione
L’articolo 5 consente il rilascio di un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale oppure se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito. Il certificato sostitutivo non può modificare le informazioni di identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie della partita; deve riferirsi al codice unico e alla data del certificato iniziale, indicare chiaramente che lo sostituisce, avere un nuovo numero, recare la propria data di rilascio ed essere presentato in originale, salvo il caso dei certificati elettronici in IMSOC.
Note di compilazione e modello base generico
L’articolo 6 rinvia alle note di compilazione dell’allegato II per i modelli di cui agli articoli 12, 13 e da 15 a 27. Gli allegati I e II forniscono il modello generale e le istruzioni per la compilazione, con dettagli su campi obbligatori, codici ISO, riferimenti IMSOC, luogo di spedizione/destinazione, trasporto, temperatura, sigilli, quantità, peso e descrizione doganale delle merci.
Certificati per varie categorie di prodotti destinati all’immissione in commercio
Gli articoli 7-27 individuano, per ciascuna categoria merceologica, il modello di certificato da utilizzare per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. Sono coperti, tra gli altri, carni fresche di ungulati, carni di pollame/ratiti/selvaggina da penna, uova e ovoprodotti, carni di leporidi selvatici e altri mammiferi terrestri, preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci-vesciche-intestini trattati, molluschi bivalvi vivi e alcuni molluschi trasformati, prodotti della pesca, latte crudo/colostro/prodotti lattiero-caseari, cosce di rana, lumache, grassi animali fusi e ciccioli, gelatina, collagene, materie prime per gelatina e collagene, miele e altri prodotti apicoli, prodotti altamente raffinati, carni di rettili, insetti, altri prodotti di origine animale e germogli/semi per germogli.
Ispezione ante mortem e macellazione d’urgenza
L’articolo 28 prevede modelli di certificato dell’allegato IV da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza, conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624. L’articolo 29 stabilisce il modello dell’allegato V per la macellazione d’urgenza al di fuori del macello, sempre in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2019/624.
Modifiche e abrogazioni di atti precedenti
Gli articoli 30 e 31 sopprimono disposizioni e allegati del regolamento (CE) n. 2074/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, per eliminare i modelli superati. L’articolo 32 abroga il regolamento (UE) n. 211/2013, sostituendolo con il nuovo regime; i rinvii al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.
Disposizioni transitorie e applicazione
L’articolo 33 consente fino al 13 marzo 2020 l’ingresso di partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati secondo la normativa previgente, purché firmati prima del 14 dicembre 2019. Fino alla stessa data sono ammesse, con specifiche condizioni, partite di grassi animali fusi e ciccioli con il vecchio certificato e partite di carni di rettili, insetti e altri prodotti di origine animale dell’articolo 26 senza il nuovo certificato. L’articolo 34 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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