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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

F. s.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento dell'imposta sul patrimonio e di ritenute alla fonte relative al 1996. La società contestava la tardività della notificazione, l'inesatta indicazione della data di esecutività del ruolo e l'errata applicazione delle sanzioni. Nel corso del giudizio aveva inoltre aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002, versando integralmente le somme richieste. L'Agenzia delle Entrate sosteneva però che il ruolo, consegnato al concessionario il 25 maggio 2001, non rientrasse originariamente nell'ambito del condono e che i pagamenti fossero quindi inidonei.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, dichiarando estinto il processo per intervenuto condono. Ha ritenuto applicabile la definizione agevolata anche ai ruoli consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001, in virtù dell'estensione introdotta dal D.L. n. 143/2003 e delle successive proroghe, considerando efficaci anche i pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore di tale decreto quando risultassero complessivamente conformi alla disciplina agevolativa. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Cartella emessa "per il riscontrato omesso versamento dell'imposta sul patrimonio e di ritenute alla fonte".

    La cartella era stata emessa mediante controllo automatizzato della dichiarazione per omessi versamenti tributari.

  • L. n. 289/2002, art. 12

    I debitori possono estinguere il debito "senza corrispondere gli interessi di mora" mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo e delle spese esecutive.

    La norma consentiva la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000.

  • D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla L. n. 212/2003

    Ha introdotto nella L. n. 289/2002, art. 12, il comma 2-ter.

    La disciplina è stata estesa ai ruoli consegnati al concessionario dal 1° gennaio al 30 giugno 2001; la Corte ha interpretato la norma in senso costituzionalmente orientato, ammettendo anche pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto quando compatibili con la definizione agevolata.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269

    Ha prorogato i termini per i pagamenti relativi alle definizioni agevolate.

  • D.L. 24 dicembre 2003, n. 355

    Ha ulteriormente prorogato il termine per i versamenti fino al 16 aprile 2004.

  • L. n. 212/2000, art. 10

    Richiamato dalla contribuente in relazione al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti con l'amministrazione finanziaria; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

  • Costituzione, art. 3

    Il principio di ragionevolezza ha orientato l'interpretazione della disciplina, evitando una disparità irragionevole tra contribuenti che avevano effettuato versamenti analoghi in periodi diversi.

Massime di principio

  • Quando una norma di definizione agevolata viene successivamente estesa o prorogata, occorre verificare non solo la data originaria del ruolo, ma anche la data di consegna al concessionario e le disposizioni sopravvenute.
  • Le limitazioni temporali introdotte dalla normativa sul condono possono essere interpretate in senso costituzionalmente orientato, soprattutto per evitare disparità irragionevoli tra contribuenti in situazioni sostanzialmente identiche.
  • Un pagamento effettuato prima dell'entrata in vigore della norma estensiva non è necessariamente inefficace: può essere riconosciuto se rispetta sostanzialmente importi, modalità e termini complessivi previsti dalla disciplina agevolata.
  • Per valutare l'efficacia di una definizione agevolata è essenziale documentare il ruolo, la data di consegna al concessionario, la dichiarazione di adesione e l'integrale esecuzione dei pagamenti richiesti.
  • Se il condono si perfeziona, il processo relativo alla cartella deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare le ulteriori contestazioni sulla cartella o sulle sanzioni.

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