Cassazione Civile, Sentenza n. 17595/2020 del 21/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento della natura dei fondi occupati da ENEL per la realizzazione dell'invaso di Campotosto: il Commissario per il riordino degli usi civici e la Corte d'Appello avevano ritenuto i terreni gravati da demanio civico e ordinato la reintegrazione nel patrimonio civico. ENEL deduceva la natura allodiale dei fondi, sosteneva che decreti di esproprio avevano estinto eventuali usi civici (richiamando art. 52 I. n. 2359/1865 e la legge regionale Abruzzo n.25/1988), invocava la prevalenza della normativa sugli impianti elettrici (r.d. n.1775/1933) e chiedeva l'ammissione in giudizio dei decreti di esproprio prodotti in fase reclamo/appello ritenuti in primo grado e in appello inammissibili per tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (procedurale) ritenendo erronea la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibili i decreti di esproprio e l'eccezione di estinzione degli usi civici. I giudici di legittimità hanno precisato che, trattandosi di un procedimento iniziato in epoca anteriore al 30/4/1995, trovavano applicazione l'art. 6 della I. n. 1078/1930 e l'art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma del 1990, che consentivano la produzione di nuovi documenti e nuove eccezioni in appello se depositati nei termini previsti. Pertanto la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame (anche sulle spese). Il primo e il quarto motivo sono stati respinti; il terzo dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (riordino degli usi civici)
Disciplina principale della materia degli usi civici; richiamata per i criteri del procedimento davanti al Commissario e per il collegamento con le norme processuali speciali previste per la materia (es. art.31). La Corte ha escluso che altre norme successive (es. r.d. 1933) derogassero implicitamente alla legge sugli usi civici.
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e impianti elettrici)
Invocato da ENEL come norma speciale e successiva che avrebbe dovuto prevalere; la Corte di Cassazione ha escluso che il r.d. 1775/1933 operi come deroga implicita alla disciplina degli usi civici, in assenza di norma espressa che estingua i diritti civici.
Legge 24 maggio 1865 (I. n. 2359), art. 52, comma 2
Riferimento storico invocato da ENEL per sostenere che i decreti di esproprio avrebbero estinto gli usi civici; la Corte non ha ritenuto pacifica l'automatica estinzione senza verifica e ha ritenuto necessario esaminare i titoli (espropriazione, destinatari, efficacia) alla luce della fattispecie.
Legge 1 febbraio 1994, n. 97, art. 12, comma 2
"nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione"
Esempio citato dalla Corte per sottolineare che il legislatore ha previsto espressamente i casi in cui l'espropriazione determina l'estinzione degli usi civici; absence di analoga previsione nel r.d. 1775/1933 impedisce di riconoscere una deroga implicita.
Legge 13 aprile 1930, n. 1078, art. 6
Norma processuale speciale in materia di usi civici applicabile ratione temporis al procedimento iniziato negli anni '80: consentiva la produzione in appello di documenti nuovi se depositati nella cancelleria entro il termine fissato per l'udienza, e pertanto giustificava l'ammissione dei decreti di esproprio prodotti da ENEL.
Codice di procedura civile, art. 345 (versione anteriore alla riforma del 1990)
"Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova..."
Nella versione applicabile ratione temporis al giudizio, consentiva l'ammissione in appello di nuove eccezioni e documenti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto ammettere ed esaminare i decreti di esproprio e l'eccezione di estinzione degli usi civici.
Richiamato dalla ricorrente per censurare presunte omissioni nel giudizio; la Corte di Cassazione ha respinto le censure relative all'omesso esame complessivo della domanda, ritenendole infondate.
Legge regionale Abruzzo n. 25/1988
Invocata dall'ENEL per affermare l'acquisto delle aree; la Corte non ha ritenuto decisiva la sola richiamata normativa regionale senza la verifica dei titoli e della loro rilevanza rispetto agli usi civici.
Massime di principio
- Nei procedimenti per usi civici iniziati prima delle riforme processuali del 1990/1995, si applicano le regole processuali antecedenti (art.6 I. n.1078/1930 e art.345 c.p.c. nella versione anteriore): in appello possono essere ammessi nuovi documenti e nuove eccezioni se depositati nei termini previsti.
- La mera esistenza di una normativa successiva e "speciale" (es. norme sugli impianti elettrici) non implica automaticamente la deroga alla disciplina sugli usi civici: l'estinzione dei diritti civici richiede norma espressa o un accertamento concreto dei titoli (espropriazione, destinatari, efficacia).
- Se una parte produce titoli (es. decreti di esproprio) che possono incidere sull'esistenza degli usi civici, il giudice (o il commissario) deve acquisirli e valutarli, salvo che la loro ammissione pregiudichi il contraddittorio: l'inammissibilità per tardività non è automatica e va valutata con riferimento alle norme processuali applicabili ratione temporis.
- La produzione tardiva è inammissibile se viola il principio del contraddittorio e impedisce alla controparte di controprodurre; tuttavia, le norme speciali dei procedimenti sugli usi civici possono prevedere termini e modalità meno rigorosi per l'ammissione di documenti in appello.
- Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) devono essere sollevate tempestivamente; osservazioni sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili, ma se nuove prove documentali emergono in appello e sono ammissibili, il giudice deve reintracciare e valutare la documentazione utile ai fini dell'accertamento dello stato giuridico dei terreni.
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