Cassazione Civile, Sentenza n. 17582/2020 del 21/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato con scrittura privata del 24.6.1991 "Villa Val Campana" ma non avevano adempiuto alcune formalità connesse ai vincoli di tutela (richieste dalla legge n.47/1985) e non avevano corrisposto l'ultima parte del prezzo. Il tribunale di Macerata aveva poi dichiarato il fallimento di Bruno Balducci e, con sentenza non definitiva, aveva ritenuto nulla la scrittura del 24.6.1991 ai sensi di norme urbanistiche/di tutela. Successivamente Maria Grazia Balducci alienò la sua quota 1/2 a Stefano M.A. Ferrandino. In primo grado e poi in appello i giudici hanno dichiarato la nullità del contratto originario e riconosciuto il trasferimento a favore di Ferrandino, con condanna degli attori (i Monti) alla restituzione della villa a Ferrandino/curatore. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: ultrapetizione e violazione del contraddittorio per il rilievo oficioso della nullità (art. 101 c.p.c. comma 2), errata interpretazione dell'art.40 legge 47/1985 (soprattutto riguardo alla documentazione per opere anteriori al 1967), errata valutazione sulla legittimazione di Ferrandino ad intervenire (successione a titolo particolare), nonché la tempestività delle domande restitutorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rilievo della nullità ex art.40 legge n.47/1985 in ragione anche del rilievo già svolto in precedenti atti del processo (cfr. decisione di merito e precedente decisione n.267/2003). Ha confermato che l'art.40 si applica agli "atti tra vivi" indipendentemente dalla forma e che per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o la conferma successiva nella forma richiesta), circostanza che nei fatti non risultava adempiuta dai ricorrenti né validamente sanata con l'atto del 20.3.2008. Ha inoltre ritenuto legittimo l'intervento di Ferrandino quale successore a titolo particolare e ha escluso che la nullità dell'atto originario dei ricorrenti pregiudichi la disponibilità della quota di Maria Grazia Balducci al momento della successiva alienazione a Ferrandino. I motivi di doglianza relativi alla tardività delle domande restitutorie sono stati ritenuti infondati per mancata specificità e prova. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del curatore e di Ferrandino.
Norme richiamate
legge 13 febbraio 1942, n. 47 (legge Bottai)
per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, (...) attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967
L'art.40 è applicabile agli "atti tra vivi" indipendentemente dalla forma dell'atto; la mancanza della dichiarazione sostitutiva rende l'atto viziato e può essere sanata soltanto con la conferma successiva nella stessa forma del precedente o con la dichiarazione allegata come previsto dalla norma; nel caso di specie i ricorrenti non hanno adempiuto validamente tale requisito
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 30 e art. 46
L'art.30 (comma 4-bis richiamato) regola specifici atti tra vivi relativi a terreni e le loro convalide; la Corte ha ritenuto che il richiamo al comma 4-bis non consentiva ai ricorrenti di sanare la carenza rilevata sotto il profilo dell'art.40, poiché la scrittura aveva per oggetto un edificio storico e la disciplina richiamata non si sovrapponeva automaticamente alla previsione di legge n.47/1985
legge 1 giugno 1939, n. 1089
La legge sul vincolo di tutela (soprintendenze/prelazione dello Stato) era richiamata dagli attori come adempimento mancante; la Corte ha considerato rilevante la mancata osservanza delle formalità di tutela ai fini della validità dell'atto
codice di procedura civile, art. 101, 2° co.
Il ricorso ha dedotto violazione della garanzia del contraddittorio per il rilievo oficioso della nullità; la Corte ha precisato che, ratione temporis, la novella del 2009 non si applicava ma che la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) consente comunque il rilievo d'ufficio di nullità di protezione purché non si contrasti con ragioni più liquide di rigetto e purché non venga leso il contraddittorio, situazione qui non verificata perché la nullità era già stata dedotta in precedenti atti processuali
codice di procedura civile, art. 111
L'art.111 consente la successione a titolo particolare nel diritto controverso; la Corte ha confermato che l'acquirente (Ferrandino) è successore a titolo particolare e poteva intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado, avendo la stessa posizione sostanziale del dante causa
codice civile, artt. 1470 e 1478
Richiamati dagli attori in relazione alla disciplina della compravendita e dei vizi; la Corte ha ritenuto che la nullità dell'atto dei ricorrenti non impedisse che la quota di pertinenza di Maria Grazia Balducci restasse disponibile e fosse validamente trasferita a Ferrandino
decreto-legge n.90/1990 (convertito), legge n.165/1990 e successive norme correlate
Richiamati in motivazione e nelle censure ma senza che la Corte ritenesse che ne derivasse una diversa soluzione nel merito della nullità contrattuale applicata
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), n.26242 del 12.12.2014
La pronuncia è stata richiamata per confermare che il rilievo ex officio di nullità negoziale di protezione può essere consentito in processi iniziati prima di talune novità legislative, purché sia rispettato il contraddittorio e l'azione non venga rigettata per "ragione più liquida"; ciò ha sostenuto la legittimità del comportamento dei giudici di merito
Massime di principio
- Il rilievo d'ufficio di nullità di protezione (es. vincoli di tutela edilizia) è possibile anche se non prospettato dalle parti, soprattutto se la questione era già stata sollevata in precedenti atti processuali; tuttavia il giudice deve comunque rispettare il principio del contraddittorio
- Per atti tra vivi che riguardano opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 è necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o una conferma successiva nella stessa forma) ai sensi dell'art.40 legge 47/1985: la mancata documentazione può determinare la nullità dell'atto
- La sanatoria successiva dell'omissione formale richiede il rispetto delle forme previste dalla norma: una semplice azione unilaterale o un atto non conformemente redatto può non essere idoneo a sanare la nullità
- Chi acquista da un soggetto che mantiene la titolarità sostanziale del diritto (es. comproprietaria non privata del diritto) può validamente acquisire la quota: la nullità dell'atto precedente non impedisce automaticamente la validità di una successiva alienazione da parte del soggetto che resta titolare
- L'acquirente può intervenire nel processo come successore a titolo particolare e mantenere diritti di difesa analoghi al dante causa; la sua legittimazione processuale non è esclusa dalla nullità dell'atto originario degli iniziali attori
- Le domande nuove o restitutorie sollevate tardivamente nel processo rischiano di essere escluse se non proposte nei termini/utili sedi e se le controparti rifiutano il contraddittorio; le eccezioni procedurali e la specificità probatoria sono decisive
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