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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17585/2020 del 21/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art.3 Legge n.89/2001 per ottenere l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto (svolto davanti alla Corte d'Appello di Perugia e alla Corte di Cassazione) e della successiva fase esecutiva. Contestazione anche della liquidazione delle spese da parte della Corte territoriale (presunta eccedenza rispetto ai minimi tariffari e richiesta di compensazione per la novità della questione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui il processo di "equa su equa" va considerato unitariamente (cognizione + esecuzione) con durata massima ragionevole pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, computando solo i tempi di attività giurisdizionale e non i periodi meramente antecedenti l'effettiva esecuzione (es. tempo tra sentenza e pignoramento). Nel caso concreto i tempi eccedenti risultavano inferiori al semestre richiesto per l'indennizzo, per cui il diritto all'indennizzo è stato escluso. Sulla liquidazione delle spese la Corte ha ritenuto la decisione di compensazione di natura discrezionale e non censurabile in Cassazione; inoltre la ricorrente non ha dimostrato che le somme liquidate eccedessero i massimi tariffari. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stata altresì esclusa l'applicazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per i giudizi di equa riparazione.

Norme richiamate

  • Legge n.89/2001

    Norma che disciplina l'equo indennizzo per ragionevole durata del processo; interpretata nel senso che il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, nei casi di "equa su equa", vanno considerati unitariamente e che l'indennizzo è dovuto solo per la parte eccedente la durata massima ragionevole (con la soglia di significatività di sei mesi).

  • Codice di procedura civile, artt.91 e 92

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di lite: la compensazione è decisione discrezionale del giudice e la contestazione in Cassazione è limitata; la parte non ha provato violazione di legge relativa all'eccesso rispetto ai massimi tariffari.

  • Sentenza Sezioni Unite n.6312/2014

    Affermato il principio di unità tra fase di cognizione ed esecuzione nel calcolo della durata per i casi di "equa su equa".

  • Sentenza Sezioni Unite n.19883/2009

    Richiamata per la ricostruzione sistematica secondo cui il processo di "equa su equa" è un unicum e la durata massima ragionevole è di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni; occorre considerare solo i tempi di attività giurisdizionale.

  • Sentenza Sezioni Unite n.9142/2016

    Menziata come principio superato: precedentemente richiedeva che la parte si attivasse entro sei mesi dalla conclusione del giudizio di cognizione per mantenere l'unitarietà, principio poi superato.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater (come modificato dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/2012)

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione di tale obbligo per i giudizi di equa riparazione.

Massime di principio

  • Nei casi 'equa su equa' (equo indennizzo per irragionevole durata di un presupposto giudizio e della successiva esecuzione) la cognizione e l'esecuzione vanno calcolate unitariamente ai fini della durata ragionevole.
  • Nel computo della durata rilevano soltanto i periodi di effettiva attività giurisdizionale; non si computano i tempi meramente antecedenti l'effettiva esecuzione (ad es. l'intervallo tra sentenza e pignoramento).
  • La durata massima ragionevole per il processo complessivo 'equa su equa' è considerata pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni; l'indennizzo è dovuto solo per la parte eccedente tale limite e soggetta alla soglia di significatività (solitamente sei mesi).
  • La decisione sulla compensazione delle spese è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, a meno che non emerga violazione di legge o palese irragionevolezza.
  • La parte che contesta la liquidazione delle spese deve dimostrare in modo concreto che le somme liquidate eccedono i massimi tariffari applicabili, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nei giudizi di equa riparazione possono operare regole particolari riguardo al contributo unificato; verificare la normativa specifica per l'eventuale esenzione o esonero.

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