Sentenza del 25/07/2016 n. 4882 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Invio diretto da parte del concessionario - Ammissibilità - Prova della notifica - Esibizione avviso di ricevimento - Assolvimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta validamente eseguita. L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata. Per dimostrare l'avvenuta notificazione è sufficiente produrre la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella, senza necessità di ulteriori formalità o dell'intervento di un soggetto abilitato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'ammissibilità della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata, senza ricorrere a soggetti abilitati, nonché la sufficienza della copia dell'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuta notificazione.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina specificamente la notificazione delle cartelle di pagamento e consente al concessionario di procedervi direttamente mediante raccomandata, senza affidare il servizio a soggetti abilitati. La copia dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione.
Massime di principio
- Per le cartelle di pagamento opera la disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che prevale sulle regole generali quando prevede modalità specifiche di notificazione.
- Il concessionario può notificare direttamente la cartella tramite raccomandata; non è indispensabile l'intervento di un ufficiale notificatore o di un altro soggetto abilitato.
- In caso di contestazione, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è normalmente sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione.
- La contestazione della notifica deve riguardare concretamente l'assenza o l'inidoneità della prova della ricezione; la sola circostanza che la raccomandata sia stata inviata direttamente dal concessionario non rende invalida la notifica.
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