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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1369/2021 del 22/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione proposta da Aurelio Francesco Ruotolo e Angelina Quatrano per ottenere il risarcimento di danni subiti ai loro fondi a seguito di esondazioni dell'alveo Ponteca (6 novembre e 15 dicembre 2011), attribuite a mancata manutenzione del corso d'acqua. Il Consorzio, chiamato in causa, ha impugnato la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile deducendo, tra l'altro: difetto di legittimazione passiva per mancato atto formale di consegna/trasferimento delle opere dalla Regione al Consorzio; indeterminatezza del petitum; insufficienza e inaffidabilità della prova (perizie non giurate, fotografie senza data certa, testimonianze); erronea valutazione dell'eccezionalità dell'evento; illegittima liquidazione in via equitativa; ed omissione di esame di fatti decisivi quali la mancanza di piano di classifica e la natura di corso d'acqua naturale dell'alveo.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha confermato la valutazione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo cui l'alveo Ponteca rientra nel comprensorio di bonifica "Volturno-Garigliano" ai sensi della legge regionale e dell'art. 54 R.D. n. 215/1933, con conseguente insorgenza del dovere di manutenzione anche in assenza di un formale atto di consegna. Ha ritenuto ammissibili le risultanze probatorie assunte in merito al difetto di manutenzione (fotografie, rapporto del Consorzio, testimonianze) e congrua la liquidazione equitativa del danno operata in primo grado. Ha inoltre escluso gli altri vizi processuali denunciati (indeterminatezza del petitum, extrapetizione) ritenendo inammissibili o infondati i relativi motivi. Ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • Legge regionale Campania 25 febbraio 2003, n. 4 art. 33

    ridefinendo i comprensori di bonifica, ha incluso nel comprensorio "Volturno-Garigliano" il bacino Regi Lagni

    La Corte ha ritenuto che l'inclusione dell'alveo nel comprensorio di bonifica, ai fini della razionalizzazione dei compiti dei consorzi, può determinare l'investitura del Consorzio alla funzione di manutenzione anche in assenza di formale atto di consegna

  • R.D. 12 febbraio 1933, n. 215 art. 54

    i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse

    Interpretato come norma che riconnette ai consorzi competenze di manutenzione delle opere ricomprese nel loro perimetro, integrando l'analisi sulla titolarità del dovere manutentivo

  • R.D. 28 febbraio 1933, n. 1775 (norme sul procedimento innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)

    art. 204 richiamato in relazione al rimedio dell'istanza di rettificazione

    La Corte ha ricordato che eventuali vizi di 'extrapetizione' vanno rimediati con istanza di rettificazione al TSAP e non con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione

  • Codice civile art. 2051

    Fondamento della responsabilità da custodia: la Corte ha applicato il principio secondo cui il soggetto che ha la custodia dell'opera è responsabile dei danni per difetto di manutenzione, valutando l'investitura del Consorzio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art.1 comma 17)

    Applicato per disporre l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente per il ricorso successivo al 30/1/2013, essendo il ricorso rigettato

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 art. 142 comma 1 lett. c) (richiamato)

    Richiamato nel ricorso come possibile vincolo ambientale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto all'accertamento della competenza manutentiva del Consorzio

  • Legge regionale Campania n. 23/1985 e norme del R.D. n. 215/1933 (richiami relativi alla distinzione tra opere artificiali e corsi d'acqua naturali)

    La Corte ha esaminato la tesi che i corsi d'acqua naturali sarebbero esclusi dalla disponibilità del Consorzio ma ha ritenuto che la delimitazione del comprensorio e la normativa regionale possono far sorgere l'obbligo manutentivo anche per tali alvei

Massime di principio

  • L'inclusione geografica di un corso d'acqua nel perimetro di un comprensorio di bonifica può far sorgere l'obbligo manutentivo a carico del consorzio anche in assenza di un formale atto di consegna; occorre valutare la normativa regionale e il perimetro legislativamente determinato
  • La responsabilità del consorzio per difetto di manutenzione può emergere sia per attribuzione formale sia per investitura di fatto (quando il consorzio eserciti di fatto la manutenzione o sia stato riconosciuto, anche normativamente, come titolare della gestione)
  • Le censure sulla valutazione della prova in Cassazione sono assai limitate: la verifica degli apprezzamenti di merito è ammessa solo nei ristretti limiti dei vizi di diritto o di motivazione. Fotografie, rapporti tecnici e testimonianze possono essere valutati come prova purché adeguatamente motivati dal giudice di merito
  • La liquidazione del danno in via equitativa è legittima quando la quantificazione puntuale è impossibile o particolarmente difficile; il giudice di merito deve però indicare i criteri e i dati di fatto considerati per evitare arbitrarietà
  • Per questioni processuali come l'extrapetizione o la pronuncia su cosa non domandata, il rimedio procedurale competente può essere l'istanza di rettificazione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non il ricorso per cassazione
  • Per dimostrare l'eccezionalità di un evento (es. tempi di ritorno delle precipitazioni) è necessario un idoneo supporto tecnico; l'assenza di decreti di stato di emergenza non esclude automaticamente la qualificazione dell'evento come eccezionale, ma la valutazione è tecnica e richiede adeguata istruttoria
  • La mancanza di un piano di classifica o l'assenza di richieste contributive non sono di per sé decisivi a escludere la disponibilità/competenza del consorzio se la normativa di riordino del comprensorio attribuisce funzioni o se il consorzio ha assunto la gestione

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