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Ordinanza

Ordinanza n. 455/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente del primo ottobre 2024 di definizione della procedura di dispensa dal servizio permanente (reiterata il successivo giorno 9 gennaio 2025); - del conseguente dovere dell’Amministrazione di procedere con provvedimento espresso all’adozione di una determinazione di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo del militare; nonché per la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’Amministrazione per aver lasciato il ricorrente, a partire dal 20 luglio 2023, privo di definizione della propria posizione lavorativa e di qualsivoglia emolumento stipendiale, nonché in una situazione tale da renderlo di fatto impossibilitato ad assumere proprie determinazioni in relazione all’impiego; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 3 maggio 2026: per l’annullamento - del decreto di cessazione dal SP per infermità in riserva n. atto Sipad 8139 del 2025, REG2026 0049799 del 30 gennaio 2026 con cui il Ministero della Difesa ha decretato che il ricorrente “alla data 21.7.2023, non avendo riacquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, sotto la stessa data, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo, categoria della riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 912 co. 1 e 929 co. 1 lett. b e 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66” nella parte in cui dispone la cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo a partire dal 21 luglio 2023, senza riconoscere il pagamento degli emolumenti non goduti dal ricorrente sino al momento in cui è stato adottato il provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche dagli estremi ignoti, ivi espressamente incluso, ove occorre possa, il verbale modello BL/S n. PD125005986 del 26 novembre 2025 della prima Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare Medicina legale di Padova; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni cagionati per aver retrodatato il provvedimento di cessazione dal servizio al 21 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202500549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di definizione della procedura di dispensa dal servizio permanente e, con motivi aggiunti, decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo con decorrenza retroattiva dal 21 luglio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Con il ricorso introduttivo il militare ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza del 1° ottobre 2024, reiterata il 9 gennaio 2025, volta alla definizione della procedura di dispensa dal servizio permanente; ha chiesto inoltre che fosse accertato il dovere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso di cessazione dal servizio e collocamento in congedo. Ha domandato il risarcimento dei danni, deducendo di essere rimasto dal 20 luglio 2023 senza definizione della propria posizione lavorativa e senza emolumenti stipendiali, nonché impossibilitato a determinarsi rispetto al proprio impiego. Con motivi aggiunti del 3 maggio 2026 ha impugnato il decreto ministeriale del 30 gennaio 2026, nella parte in cui ha disposto la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, categoria della riserva, con decorrenza dal 21 luglio 2023, senza riconoscergli gli emolumenti non percepiti fino all’adozione del decreto. Ha impugnato anche gli atti presupposti, incluso il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 26 novembre 2025, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla retrodatazione della cessazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né le contestazioni sul silenzio, né l’impugnazione del decreto e le domande risarcitorie. Poiché il ricorrente ha proposto sia una domanda risarcitoria sia una domanda impugnatoria, il Collegio ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Ai fini della decisione ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza una relazione dettagliata e documentata sull’iter procedimentale, con presa di posizione sulle doglianze e sulle domande del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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