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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società chiedevano il rimborso delle tasse di concessione governativa versate per l'iscrizione nel registro delle imprese negli anni 1985-1992, ritenendo l'imposizione incompatibile con la direttiva 69/335/CEE. L'Amministrazione sosteneva la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641/1972, che prevede un termine triennale decorrente dal pagamento. La controversia riguardava principalmente la tempestività e l'effettiva ricezione delle istanze di rimborso, nonché la decorrenza degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e rinviato la causa ad altra Sezione della stessa Corte, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che l'eccezione di decadenza era già stata proposta nel giudizio originario e che sul punto si era formato il giudicato: il termine triennale decorre dal pagamento dell'imposta. Ha inoltre chiarito che restava da accertare, anno per anno, se le domande fossero state tempestivamente spedite e ricevute dall'Ufficio. Era invece già coperto da giudicato il diritto al rimborso relativo al 1992. Quanto agli interessi, il giudicato interno ne fissava la decorrenza dalla domanda giudiziale, e non dalla presunta spedizione dell'istanza amministrativa, con esclusione della maggiorazione del 4%.

Norme richiamate

  • Direttiva 69/335/CEE

    Le società invocavano l'incompatibilità delle tasse di concessione governativa con la disciplina comunitaria in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali; la sentenza esaminata si concentra tuttavia soprattutto sulla decadenza dal rimborso.

  • Art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    Termine triennale per le istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate.

    Il termine di decadenza decorre dalla data del pagamento dell'imposta e impone al contribuente di dimostrare che l'istanza sia stata presentata entro tre anni e ricevuta dall'Ufficio competente.

  • Art. 2969 del codice civile

    La decadenza prevista nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria è considerata indisponibile e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle questioni devolute; la precedente decisione era stata cassata perché aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale dell'Ufficio senza che fosse stata eccepita.

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rilevazione d'ufficio della decadenza tributaria non costituisce una domanda o eccezione nuova vietata in appello.

Massime di principio

  • Quando una legge tributaria prevede un termine di decadenza per chiedere un rimborso, il termine decorre normalmente dal pagamento del tributo, salvo diversa previsione normativa.
  • Il contribuente deve conservare e produrre la prova non solo dell'invio, ma anche della ricezione dell'istanza di rimborso entro il termine decadenziale.
  • Le decadenze fiscali poste a tutela dell'Amministrazione possono essere rilevate d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i punti già definiti dalla sentenza di Cassazione e non può considerarli nuovamente controversi.
  • Le statuizioni non impugnate si consolidano come giudicato interno: ciò vale anche per l'annualità riconosciuta, per la decorrenza degli interessi e per l'eventuale esclusione di maggiorazioni.
  • Una sentenza di Cassazione che elimina un errore processuale non implica necessariamente che siano già state accertate la tempestività o la regolarità sostanziale delle domande di rimborso; tali aspetti restano da verificare se non espressamente decisi.

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