Prescrizioni del Garante n. 115 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo relativo alla messa a disposizione, sul registro elettronico di un istituto comprensivo, del PEI di un alunno con disabilità, visibile per circa 22 minuti ai genitori della classe per un errore materiale della docente. L’Autorità ha ritenuto che la condotta abbia comportato una comunicazione illecita di dati personali, anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. Pur escludendo l’adozione di ulteriori misure correttive, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha ammonito l’Istituto, disponendo pubblicazione e annotazione del provvedimento.
Ammonimento all’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani per pubblicazione errata del PEI di un alunno con disabilità sul registro elettronico
Ammonimento all’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani per pubblicazione errata del PEI sul registro elettronico
Il provvedimento riguarda un istituto scolastico pubblico e trae origine da un reclamo per la presunta diffusione illecita del PEI di un alunno con disabilità tramite il registro elettronico. Il Garante ha verificato che, per un errore materiale della docente, il documento è risultato visibile ai genitori della classe per un tempo limitato.
Fatto e origine del reclamo
Un avvocato, per conto dei genitori dell’alunno interessato, ha segnalato che il Piano educativo individualizzato era stato pubblicato nel registro elettronico e reso conoscibile a soggetti diversi dai destinatari legittimati. L’istituto ha chiarito che l’evento non riguardava la chat di classe, ma l’area riservata del registro, e che l’anomalia è stata corretta dopo circa 22 minuti.
Attività istruttoria e difese del titolare
Nel corso dell’istruttoria l’Istituto ha rappresentato che la docente, durante l’inserimento del PEI nella sezione "Condivisione Documenti", avrebbe selezionato per errore anche la classe, rendendo il documento visibile a tutti i genitori della IIIE/3 F a seconda delle diverse indicazioni presenti negli atti. L’istituto ha sostenuto che non vi sia prova dell’effettivo scaricamento del documento e che lo screenshot pubblicato in chat attesterebbe solo la visibilità dell’avviso, non del contenuto del PEI. Ha inoltre evidenziato di aver modificato la modulistica e di non usare più il registro elettronico per la condivisione del PEI.
Inquadramento normativo
Il Garante richiama la nozione di dato personale e di dato relativo alla salute di cui all’art. 4, punti 1 e 15, GDPR. Ricorda che, nel settore pubblico, il trattamento è lecito se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. Per i dati particolari, il trattamento è consentito solo in presenza dei presupposti dell’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice. Viene inoltre richiamato il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
Valutazione del Garante sul trattamento effettuato
L’Autorità osserva che il PEI è un documento che contiene informazioni sulla disabilità dell’alunno e include anche sezioni dedicate alla diagnosi funzionale. La sua conoscibilità è ammessa solo nei confronti dei genitori dello studente, dei docenti della classe e dei soggetti individuati dalla normativa di settore. La pubblicazione nell’area riservata del registro, accessibile ai genitori della classe, ha dunque comportato una comunicazione di dati personali a soggetti terzi, anche se in un ambito limitato e per un breve periodo.
Il Garante esclude che rilevi il fatto che la condizione dell’alunno fosse già nota alla classe: la divulgazione del documento, infatti, ha riguardato comunque dati personali e dati relativi alla salute in assenza di base normativa idonea.
Esito e misura adottata
Nonostante l’errore sia stato materiale, la durata dell’evento sia stata breve e l’istituto abbia collaborato con l’Autorità, il Garante ritiene che non sussistano i presupposti per l’archiviazione. La condotta viene qualificata come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e delle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
Alla luce delle circostanze concrete, l’Autorità ritiene sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza adottare ulteriori misure correttive, poiché la condotta ha già esaurito i propri effetti. Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo presentato da un avvocato per conto dei genitori di un alunno, che lamentavano la pubblicazione del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio sulla piattaforma di registro elettronico dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio.
Accertamenti svolti
Dall’istruttoria è emerso che una docente di sostegno ha inserito per errore il PEI nella sezione del registro elettronico visibile a tutti i genitori della classe, selezionando in modo non corretto la classe di riferimento. La visibilità è durata circa 22 minuti e poi è stata corretta. Lo screenshot dell’avviso di pubblicazione è stato poi condiviso da un genitore nella chat di classe, ma senza dimostrazione della effettiva acquisizione o scaricamento del documento.
Natura dei dati e qualificazione giuridica
Il Garante ha ricordato che il PEI contiene informazioni sulla disabilità e dati relativi alla salute dell’alunno. La disponibilità del documento in un’area riservata accessibile a un novero determinato di genitori integra una comunicazione di dati personali, nonostante non fosse accessibile indistintamente al pubblico. La circostanza che i compagni di classe conoscessero già la presenza del sostegno non esclude l’illiceità della comunicazione del documento.
Violazioni contestate
L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e le condizioni di liceità del trattamento, in particolare gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, per avere reso conoscibili a terzi dati personali, anche particolari, in assenza di idoneo fondamento normativo.
Valutazione finale e misura adottata
Pur prendendo atto dell’errore materiale, della breve durata dell’evento, della collaborazione dell’Istituto, dell’assenza di precedenti e della successiva modifica delle modalità di condivisione del PEI, il Garante ha escluso l’archiviazione e ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR. Ha quindi ritenuto sufficiente l’ammonimento dell’Istituto, senza ulteriori misure correttive.
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