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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/624

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta norme dettagliate e deroghe operative per l’esecuzione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 sui prodotti di origine animale. Definisce quando le ispezioni ante mortem e post mortem possono essere svolte da assistenti ufficiali o altro personale, quando possono essere effettuate fuori dal macello o presso l’azienda di provenienza, e quali condizioni consentono deroghe per piccoli stabilimenti e per specifiche specie. Stabilisce inoltre regole particolari per i controlli sui molluschi bivalvi vivi e deroghe territoriali per renne e tetraoninae in Svezia e Finlandia, insieme a requisiti minimi di formazione e competenza per il personale coinvolto.

Norme specifiche per i controlli ufficiali su carni e molluschi bivalvi vivi, con deroghe e requisiti di formazione per personale ufficiale e designato, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare alle ispezioni ante mortem e post mortem nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, ai controlli nei laboratori di sezionamento e ai controlli sulle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Riguarda veterinari ufficiali, assistenti ufficiali, altro personale designato dalle autorità competenti e personale del macello che assiste nei controlli; disciplina inoltre specifiche deroghe per renne e Tetraoninae in Svezia e Finlandia. Si applica dal 14 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; alcune deroghe presuppongono decisioni o controlli delle autorità competenti nazionali.

Norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 integra il regolamento (UE) 2017/625 stabilendo regole operative e deroghe per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. La sua finalità è assicurare continuità rispetto al precedente regime del regolamento (CE) n. 854/2004, tenendo conto dell’esperienza maturata, delle esigenze delle piccole strutture, delle prassi tradizionali e delle specificità di talune specie e territori.

Ambito oggettivo e logica del regolamento

La disciplina copre in particolare le ispezioni ante mortem e post mortem nei macelli, i controlli nei laboratori di sezionamento, i controlli sui molluschi bivalvi vivi e le deroghe per renne e Tetraoninae in alcune aree di Svezia e Finlandia. Il regolamento si muove entro la cornice dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625, specificando quando alcune attività possono essere svolte da assistenti ufficiali o da altro personale designato, e quando il veterinario ufficiale deve invece conservare la piena responsabilità o l’esecuzione diretta.

Definizioni e nozioni operative

L’articolo 2 richiama numerose definizioni da altri atti dell’Unione, in particolare quelle di macello, laboratorio di sezionamento, azienda di provenienza, zona di produzione, zona di stabulazione, pollame, lagomorfi, carne e selvaggina d’allevamento. Sono centrali anche i concetti di macello a capacità limitata e di stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata, costruiti sulla base di un’analisi del rischio e di parametri di attività giornaliera o settimanale.

Ispezioni ante mortem: delega, limiti ed esclusioni

Per le ispezioni ante mortem, il regolamento consente una maggiore flessibilità. In alcuni casi, per specie diverse da pollame e lagomorfi, l’ispezione può essere svolta da un assistente ufficiale sotto la supervisione del veterinario ufficiale, ma solo per compiti pratici limitati, come la verifica delle informazioni sulla catena alimentare e il controllo di identità degli animali. Se l’ispezione è già stata effettuata presso l’azienda di provenienza, l’assistente può operare sotto la responsabilità del veterinario su tutte le specie.

Tali deroghe non si applicano a una serie di situazioni di rischio: macellazione d’urgenza, sospetti di malattia con impatto sulla salute umana, bovini e ovini/caprini provenienti da mandrie o aziende non ufficialmente indenni da tubercolosi o brucellosi, animali provenienti da aree soggette a restrizioni sanitarie e animali sottoposti a controlli più rigorosi per malattie emergenti o malattie elencate dall’Organizzazione mondiale per la salute animale.

Macellazione d’urgenza e certificazione sanitaria

Nel caso di macellazione d’urgenza, l’articolo 4 autorizza l’ispezione ante mortem fuori dal macello soltanto per gli ungulati domestici e nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 853/2004. Gli animali idonei alla macellazione devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, con annotazione delle osservazioni utili per la successiva ispezione delle carni.

Ispezioni presso l’azienda di provenienza

L’articolo 5 disciplina in modo generale le ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza. Sono necessari controlli documentali, verifica della catena alimentare, esame fisico degli animali e controllo, da parte del veterinario ufficiale, dell’assenza di malattie, anomalie, residui chimici, problemi di benessere e dell’idoneità al trasporto. Gli animali giudicati idonei devono essere identificati, separati e inviati direttamente al macello, corredati del certificato sanitario dell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.

Al macello restano obbligatori controlli supplementari su identificazione, trasporto e condizioni degli animali. Se la macellazione non avviene entro tre giorni dal certificato, o entro 28 giorni nei casi speciali, occorre una nuova ispezione e un nuovo certificato, salvo il caso in cui gli animali siano già in viaggio o arrivati al macello, quando la macellazione può essere autorizzata dopo valutazione del ritardo e ulteriore ispezione.

Regole speciali per pollame e selvaggina d’allevamento

L’articolo 6 introduce discipline particolari per il pollame da foie gras, per il pollame a eviscerazione differita e per la selvaggina d’allevamento. In tali ipotesi sono previsti modelli certificativi differenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Inoltre, gli Stati membri possono consentire per la selvaggina d’allevamento un termine fino a 28 giorni dal certificato, ma solo per piccoli quantitativi venduti direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali e con un limite massimo di 50 animali l’anno per azienda di provenienza.

Ispezioni post mortem, piccoli stabilimenti e analisi del rischio

L’articolo 7 consente che l’ispezione post mortem sia svolta da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata. La deroga è subordinata a soglie quantitative: meno di 1.000 unità di bestiame l’anno oppure meno di 150.000 capi di determinate categorie. Le autorità competenti possono alzare le soglie, ma solo entro il limite del 5 % della produzione nazionale di carni fresche della specie interessata e con notifica secondo la direttiva (UE) 2015/1535.

Il regime richiede strutture adeguate per separare le carni anomale, la presenza quotidiana del veterinario ufficiale, una procedura di valutazione delle prestazioni degli assistenti e un’analisi del rischio che consideri volumi, specie, capacità produttiva, storico delle attività, efficacia delle misure nella catena alimentare, efficacia dell’HACCP, audit e precedenti relazioni ispettive. Il paragrafo 2 precisa i tassi di conversione in unità di bestiame, con valori specifici per ovini, caprini, piccoli cervidi e altra selvaggina di grosse dimensioni.

Casi in cui l’ispezione post mortem resta del veterinario ufficiale

L’articolo 8 conserva in capo al veterinario ufficiale l’ispezione post mortem per le ipotesi più sensibili: macellazione d’urgenza, sospetti di malattia con impatto sulla salute umana, animali provenienti da mandrie non indenni da tubercolosi o brucellosi, focolai di malattie animali soggetti a restrizioni sanitarie, controlli rafforzati per malattie emergenti o malattie OIE, nonché i casi in cui operi una deroga sui tempi dell’ispezione post mortem ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Audit e controlli nei laboratori di sezionamento

Per i laboratori di sezionamento, l’articolo 10 consente che i controlli ufficiali, comprese le attività di audit, siano effettuati anche da altro personale designato dalle autorità competenti. La condizione è il controllo regolare del loro operato da parte dell’autorità competente e il rispetto delle prescrizioni dell’allegato II, capitolo III.

Molluschi bivalvi, pettinidi e specie non filtratrici

L’articolo 11 tratta i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori. In questo caso, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione. I controlli devono verificare sia le norme sanitarie applicabili ai molluschi bivalvi vivi sia i requisiti specifici per queste specie raccolte fuori dalle zone classificate.

Deroghe per renne e Tetraoninae in Svezia e Finlandia

L’articolo 12 prevede deroghe specifiche per il Rangifer tarandus tarandus e per Lagopus lagopus e Lagopus mutus, limitate alle aree elencate nell’allegato I. Per la renna, in tali zone non sono necessari controlli ufficiali per carni fornite in piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali; l’ispezione ante mortem non è obbligatoria per le renne vaganti macellate singolarmente tra il 1º maggio e il 30 settembre; inoltre, personale del macello adeguatamente formato può ispezionare visceri addominali esclusi fegato e reni, organi genitali e mammelle. Per le Tetraoninae, nelle aree svedesi indicate e durante la stagione di caccia invernale, non sono necessari controlli ufficiali sulle carni ottenute da animali uccisi mediante calappio.

Requisiti professionali e formazione

L’articolo 13 rinvia all’allegato II, che stabilisce i requisiti minimi per veterinari ufficiali, assistenti ufficiali e personale designato. I veterinari ufficiali devono superare una prova sulle materie elencate, salvo casi di esonero basati su qualifiche o esperienza già acquisite; è previsto un periodo di prova pratico di almeno 200 ore prima dell’attività autonoma, l’aggiornamento continuo e il reciproco riconoscimento delle prove tra Stati membri. Per gli assistenti ufficiali e per il personale designato sono richiesti percorsi di formazione di almeno 500 ore, di cui almeno 400 pratiche, con contenuti teorici e pratici dettagliati e possibilità di riduzione in presenza di istruzione o esperienza già adeguate.

Formazione del personale del macello e applicazione nel tempo

L’articolo 14 impone che il personale del macello che assiste nei controlli ufficiali riceva una formazione ritenuta soddisfacente dall’autorità competente e, per quanto necessario, rispetti le prescrizioni minime dell’allegato II, capitolo II. L’articolo 15 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019, data collegata all’abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sui prodotti di origine animale. Le norme riguardano criteri e condizioni per le ispezioni ante mortem e post mortem, per i controlli nei laboratori di sezionamento, per deroghe sulla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e per deroghe specifiche su renne e Tetraoninae. Include inoltre prescrizioni minime di formazione per veterinari ufficiali, assistenti ufficiali, personale designato e personale di macello che collabora ai controlli.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 richiama le definizioni di macello, azienda di provenienza, zona di produzione, zona di stabulazione, laboratorio di sezionamento, pollame, lagomorfi, ungulati domestici, carne, selvaggina d’allevamento, molluschi bivalvi e altre nozioni chiave tratte dai regolamenti (CE) n. 853/2004, 852/2004, 178/2002 e 1099/2009. Introduce anche le nozioni di macello a capacità limitata e stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata, costruite su un’analisi del rischio e su soglie temporali di attività.

Ispezioni ante mortem da assistente ufficiale in macello

L’articolo 3 consente, in deroga all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che l’ispezione ante mortem sia svolta da un assistente ufficiale sotto la supervisione del veterinario ufficiale per specie diverse da pollame e lagomorfi, solo per compiti pratici limitati (verifica delle informazioni sulla catena alimentare e controllo di identità, preselezione di animali con possibili anomalie). L’assistente deve informare subito il veterinario ufficiale se rileva o sospetta anomalie, e il veterinario deve verificare regolarmente l’adeguatezza dell’attività. Una seconda deroga consente l’ispezione ante mortem da parte dell’assistente sotto la responsabilità del veterinario su tutte le specie se l’ispezione è già stata effettuata presso l’azienda di provenienza. Sono escluse da tali deroghe macellazione d’urgenza, animali sospetti di malattia con impatto sulla salute umana, bovini e ovini/caprini di mandrie o aziende non ufficialmente indenni da tubercolosi o brucellosi, animali da regioni soggette a restrizioni sanitarie e animali sottoposti a controlli più rigorosi per malattie emergenti o elencate dall’OIE.

Ispezioni ante mortem fuori dal macello in caso di macellazione d’urgenza

L’articolo 4 consente al veterinario ufficiale di effettuare l’ispezione ante mortem fuori dal macello solo per gli ungulati domestici e nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli animali idonei alla macellazione deve essere rilasciato un certificato sanitario secondo il modello dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, che accompagna gli animali o viene inviato in anticipo; le osservazioni rilevanti devono essere annotate nel certificato.

Ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza

L’articolo 5 autorizza l’autorità competente a consentire ispezioni ante mortem presso l’azienda di provenienza per tutte le specie, secondo criteri comuni. Sono richiesti controlli documentali e delle informazioni sulla catena alimentare, esame fisico degli animali e verifica, da parte del veterinario ufficiale, di malattia, alterazioni comportamentali, residui chimici o sostanze vietate, problemi di benessere, idoneità al trasporto e idoneità alla macellazione. Gli animali idonei devono essere identificati, separati e inviati direttamente al macello, accompagnati da certificato sanitario dell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Al macello restano necessari controlli supplementari su identificazione, trasporto, benessere e segni di condizioni sfavorevoli. Se la macellazione non avviene entro 3 giorni dal certificato, o 28 giorni nei casi previsti dall’articolo 6, paragrafo 5, occorre una nuova ispezione ante mortem e un nuovo certificato, salvo che gli animali siano già in viaggio o al macello, nel qual caso la macellazione può proseguire dopo valutazione del ritardo e ulteriore ispezione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Regole specifiche per pollame e selvaggina d’allevamento

L’articolo 6 disciplina casi particolari per pollame e selvaggina d’allevamento. Per pollame destinato alla produzione di foie gras e per pollame ad eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza, il certificato sanitario segue l’allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Per selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza si applicano i certificati dell’allegato IV, parti III o IV, del medesimo regolamento di esecuzione, con obbligo di verifica periodica da parte del veterinario ufficiale di chi esegue macellazione e dissanguamento nel caso della parte IV. Gli Stati membri possono consentire, in deroga all’articolo 5, paragrafo 4, la macellazione entro 28 giorni per selvaggina d’allevamento se si tratta di piccoli quantitativi venduti direttamente al consumatore finale o a esercizi locali di dettaglio e se per azienda si macellano al massimo 50 animali l’anno.

Ispezioni post mortem sotto responsabilità del veterinario ufficiale

L’articolo 7 consente che l’ispezione post mortem sia svolta da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale nei macelli o negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata, purché si rispettino le condizioni dell’allegato II, capitolo II. Le soglie sono meno di 1.000 unità di bestiame l’anno oppure meno di 150.000 capi di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola l’anno. Le autorità competenti possono innalzare tali soglie entro il limite del 5 % della produzione annuale complessiva nazionale di carni fresche della specie interessata, con notifica secondo la direttiva (UE) 2015/1535. Occorrono strutture per separare le carni anomale, presenza quotidiana del veterinario ufficiale, procedura di valutazione regolare delle prestazioni degli assistenti e un’analisi del rischio che consideri volumi, specie, capacità, storico, misure supplementari nella catena alimentare, efficacia HACCP, audit e archivio delle relazioni ispettive. Per alcune specie si applicano tassi di conversione specifici in unità di bestiame, con valori particolari per ovini, caprini, piccoli cervidi e altra selvaggina di grosse dimensioni.

Ispezioni post mortem riservate al veterinario ufficiale

L’articolo 8 elenca i casi in cui l’ispezione post mortem deve essere eseguita dal veterinario ufficiale: macellazione d’urgenza, sospetta malattia con possibile impatto sulla salute umana, bovini di mandrie non ufficialmente indenni da tubercolosi, bovini, ovini e caprini di mandrie non ufficialmente indenni da brucellosi, focolai di malattie animali soggette a norme di polizia sanitaria, controlli più rigorosi per malattie emergenti o elencate dall’OIE e casi in cui si applica la deroga sui tempi dell’ispezione post mortem ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Attività di audit nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

L’articolo 9 consente che le attività di audit di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 siano svolte da assistenti ufficiali sotto la responsabilità del veterinario ufficiale solo per la raccolta di informazioni sulle buone prassi igieniche e sulle procedure basate sui principi HACCP, nel rispetto dell’allegato II, capitolo II.

Controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento

L’articolo 10 prevede che nei laboratori di sezionamento i controlli ufficiali, comprese le attività di audit, possano essere effettuati anche da altro personale designato dalle autorità competenti, in deroga all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, purché vi sia un controllo regolare del loro operato e nel rispetto dell’allegato II, capitolo III.

Molluschi bivalvi, pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei non filtratori

L’articolo 11 stabilisce che, in deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria per pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei non filtratori, purché le autorità competenti effettuino controlli ufficiali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione. I controlli verificano il rispetto delle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi e dei requisiti specifici previsti per tali specie raccolte fuori dalle zone classificate.

Deroghe specifiche per renne e tetraoninae in Svezia e Finlandia

L’articolo 12 prevede deroghe territoriali e sostanziali per il Rangifer tarandus tarandus e per Lagopus lagopus e Lagopus mutus. Per la renna, in alcune zone di Svezia e Finlandia elencate nell’allegato I, non sono necessari controlli ufficiali per le carni fornite in piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o a esercizi locali di dettaglio; per le renne vaganti macellate singolarmente tra il 1º maggio e il 30 settembre non è obbligatoria l’ispezione ante mortem; inoltre personale del macello adeguatamente formato può ispezionare taluni visceri, organi genitali e mammelle. Per Lagopus lagopus e Lagopus mutus, nelle aree svedesi indicate e durante la stagione di caccia invernale, non sono necessari controlli ufficiali per le carni ottenute da animali uccisi mediante calappio.

Requisiti minimi per veterinari ufficiali, assistenti ufficiali e personale designato

L’articolo 13 rinvia agli allegati II, capitoli I, II e III, che fissano le prescrizioni minime di selezione, formazione e aggiornamento per veterinari ufficiali, assistenti ufficiali e personale designato. Gli Stati membri possono introdurre regole specifiche per veterinari ufficiali part-time addetti a piccole imprese o alla sola produzione primaria, nonché per studenti di veterinaria temporaneamente impiegati in macello in presenza di un veterinario ufficiale. Per i professionisti già nominati prima della data di applicazione è prevista la verifica delle conoscenze e, se necessario, formazione continua.

Formazione del personale del macello

L’articolo 14 stabilisce che il personale del macello che assiste nell’esecuzione dei compiti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività di controllo deve ricevere una formazione considerata soddisfacente dall’autorità competente e rispettare, nella misura necessaria ai propri compiti, le prescrizioni minime dell’allegato II, capitolo II.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 15 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 14 dicembre 2019, in coerenza con l’abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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