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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/237

Regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 28 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare le modifiche pubblicate dallo IASB nel 2017 allo IAS 28. L’intervento chiarisce che l’IFRS 9 si applica anche alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture che non rientrano nel metodo del patrimonio netto. Sono inoltre disciplinate le disposizioni transitorie, con applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2019 o successivamente, salvo specifiche eccezioni.

Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire le modifiche allo IAS 28 relative alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Interessa specificamente la contabilizzazione delle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell’entità e cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Le modifiche si applicano negli Stati membri in modo direttamente applicabile e obbligatorio; a livello temporale, le imprese le applicano al più tardi dai primi esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2019 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata secondo le regole dello IAS 28.

Modifica dello IAS 28 in materia di interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture

Il regolamento (UE) 2019/237 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nel corpus degli IAS/IFRS adottati nell’Unione le modifiche pubblicate dallo IASB nell’ottobre 2017 allo IAS 28. La finalità è chiarire il coordinamento tra lo IAS 28 e l’IFRS 9 con riguardo alle interessenze a lungo termine detenute in società collegate e joint venture.

Contesto normativo e finalità dell’intervento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002 sull’applicazione dei principi contabili internazionali e rileva, dopo consultazione dell’EFRAG, che le modifiche soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. L’intervento è quindi una modifica tecnica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, volto a mantenere allineata la disciplina UE ai principi contabili internazionali approvati.

Oggetto della modifica allo IAS 28

L’allegato del regolamento inserisce il nuovo paragrafo 14A nello IAS 28 e abroga il paragrafo 41. Il nuovo paragrafo chiarisce che l’entità deve applicare l’IFRS 9 anche agli altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture che non sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto. Tra questi rientrano le interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto nell’impresa collegata o nella joint venture.

Coordinamento tra IFRS 9 e metodo del patrimonio netto

La regola centrale è che l’IFRS 9 si applica in via preliminare a tali interessenze a lungo termine prima dell’applicazione delle disposizioni dello IAS 28 relative al metodo del patrimonio netto, in particolare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43. Nel determinare l’impairment o le altre valutazioni previste dall’IFRS 9, l’entità non deve tenere conto delle rettifiche del valore contabile che derivano dall’applicazione dello stesso IAS 28. In sostanza, il regolamento chiarisce l’ordine di applicazione dei due standard.

Disposizioni transitorie

Le nuove regole sono applicate retroattivamente secondo lo IAS 8 a partire dagli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2019 o successivamente. È espressamente ammessa l’applicazione anticipata, che deve essere comunicata dall’entità.

Sono previste specifiche regole di transizione a seconda del momento in cui l’impresa applica per la prima volta le modifiche rispetto all’IFRS 9:

  • se l’applicazione avviene contestualmente alla prima applicazione dell’IFRS 9, si applicano le disposizioni transitorie dell’IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14A;
  • se le modifiche sono applicate dopo la prima applicazione dell’IFRS 9, si applicano le transizioni necessarie con riferimento alla data di applicazione iniziale delle modifiche, intesa come inizio dell’esercizio in cui le modifiche sono applicate per la prima volta;
  • in questo secondo caso, non sussiste l’obbligo di rideterminare gli esercizi precedenti, salvo che ciò sia possibile senza utilizzare elementi noti successivamente.

Trattamento per le imprese assicurative

Per le entità che applicano l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 prevista dall’IFRS 4 Contratti assicurativi, il regolamento dispone che non vi è obbligo di rideterminare gli esercizi precedenti quando le modifiche sono applicate per la prima volta. Anche in questo caso, la rideterminazione è ammessa solo se possibile senza ricorrere a informazioni note successivamente.

Se la rideterminazione non viene effettuata, alla data di applicazione iniziale l’entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo, o in un’altra componente appropriata del patrimonio netto, l’eventuale differenza tra il precedente valore contabile delle interessenze a lungo termine e il nuovo valore contabile determinato secondo le modifiche.

Decorrenza ed efficacia nell’Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani, ciò implica un adeguamento immediato della disciplina contabile nazionale in relazione ai bilanci redatti in base agli IAS/IFRS adottati dall’UE.

Disposizioni principali

Modifica dello IAS 28 nell’allegato del regolamento 1126/2008

L’articolo 1 dispone che il Principio contabile internazionale IAS 28 è modificato come indicato nell’allegato del regolamento. Nell’allegato sono aggiunti il paragrafo 14A e i paragrafi 45G-45K, mentre il paragrafo 41 è eliminato.

Ambito della nuova regola sulle interessenze a lungo termine

Il nuovo paragrafo 14A stabilisce che l’entità applica l’IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture cui non si applica il metodo del patrimonio netto, inclusi gli strumenti che costituiscono, nella sostanza, un ulteriore investimento netto. L’IFRS 9 si applica prima delle disposizioni dello IAS 28 richiamate nei paragrafi 38 e 40-43, e senza considerare le rettifiche al valore contabile derivanti dall’applicazione dello IAS 28.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

Le modifiche devono essere applicate retroattivamente secondo lo IAS 8, a partire dagli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. Se le modifiche sono applicate per la prima volta insieme all’IFRS 9, trovano applicazione le disposizioni transitorie dell’IFRS 9; se sono applicate successivamente alla prima applicazione dell’IFRS 9, si applicano le transizioni necessarie con riferimento alla data di applicazione iniziale delle modifiche, senza obbligo di rideterminare gli esercizi precedenti salvo che ciò sia possibile senza utilizzare informazioni successive.

Regime specifico per imprese assicurative e rilevazione degli effetti cumulati

Le imprese che applicano l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 ai sensi dell’IFRS 4 non sono tenute a rideterminare gli esercizi precedenti quando applicano per la prima volta le modifiche. Se non effettuano la rideterminazione retrospettiva, alla data di applicazione iniziale devono rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo, o in altra componente del patrimonio netto appropriata, la differenza tra il precedente valore contabile delle interessenze a lungo termine e il nuovo valore contabile.

Entrata in vigore e applicabilità generale

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprincipi contabili internazionalibilanciostrumenti finanziaripartecipazioni in società collegate e joint venture

Testo integrale

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