Regolamento (UE) 2019/238
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza ovotransferrina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nell’elenco dell’Unione una voce per l’ovotransferrina, classificandola come sostanza per la quale non è richiesto un LMR. La modifica recepisce il parere dell’EMA e si fonda sulla disciplina del regolamento (CE) n. 470/2009 in materia di limiti massimi di residui. L’inserimento vale per il pollo e, per estrapolazione, per tutto il pollame eccetto il pollo, alle condizioni d’uso indicate nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire l’ovotransferrina nella tabella degli LMR con classificazione "LMR non richiesto" per il pollo e per tutto il pollame eccetto il pollo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza farmacologicamente attiva ovotransferrina, ai medicinali veterinari e, più in generale, alla disciplina dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. Riguarda in particolare il settore avicolo, con riferimento al pollo e al restante pollame, e incide sulla classificazione della sostanza nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Essendo un regolamento di esecuzione della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è anche rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni ulteriori rispetto alle condizioni d’uso indicate nell’allegato.
Modifica del regime degli LMR per l’ovotransferrina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire l’ovotransferrina tra le sostanze farmacologicamente attive classificate ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina la determinazione degli LMR per le sostanze attive destinate ai medicinali veterinari e ai biocidi impiegati nel settore zootecnico.
La Commissione prende atto del parere dell’EMA, secondo cui, per ragioni di tutela della salute umana, non è necessario stabilire un LMR per l’ovotransferrina nel pollo. Sulla base di tale valutazione, la classificazione "LMR non richiesto" viene estesa anche ad altre specie di pollame secondo l’estrapolazione effettuata dall’EMA.
Contesto normativo
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 prevede che i limiti massimi di residui siano stabiliti mediante regolamento. La tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale. Poiché l’ovotransferrina non figurava in tale tabella, il presente atto interviene per colmare tale lacuna.
Contenuto della modifica
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 viene modificato inserendo una nuova voce per l’ovotransferrina, con le seguenti indicazioni essenziali:
- residuo marcatore: "NON PERTINENTE";
- specie animale: pollo;
- LMR: "LMR non richiesto";
- tessuti campione: "NON PERTINENTE";
- altre disposizioni: "Da utilizzare esclusivamente per inalazione";
- classificazione terapeutica: "Agenti antinfettivi".
La medesima classificazione è riportata anche per "tutto il pollame eccetto il pollo", con la precisazione aggiuntiva che la sostanza non deve essere utilizzata in animali che producono uova.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento dell’ovotransferrina nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per aggiungere, in ordine alfabetico, una voce relativa all’ovotransferrina nella tabella 1, che elenca le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale.
Classificazione LMR non richiesto per pollo e pollame
Per l’ovotransferrina è indicato "LMR non richiesto" per la specie animale pollo, con residuo marcatore e tessuti campione indicati come "NON PERTINENTE". La stessa classificazione è estesa a tutto il pollame eccetto il pollo, con la medesima indicazione di "LMR non richiesto".
Condizioni d’uso riportate nell’allegato
Per la voce inserita sono riportate, tra le altre disposizioni, le condizioni "Da utilizzare esclusivamente per inalazione". Per il "tutto il pollame eccetto il pollo" è inoltre specificato "Da non utilizzare in animali che producono uova".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 feb 2019Regolamento (UE) 2019/237
- Regolamento · 8 feb 2019Regolamento (UE) 2019/624
- Regolamento · 7 feb 2019Regolamento (UE) 2019/228
- Regolamento · 7 feb 2019Regolamento (UE) 2019/229
- Regolamento · 7 feb 2019Regolamento (UE) 2019/230
- Regolamento · 7 feb 2019Regolamento (UE) 2019/231
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →