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Sentenza

Sentenza n. 1877/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 168/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 21/2025, pubblicata in data 27.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 168/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’esonero contributivo del bonus mamma e condannato il Ministero a restituire le somme trattenute, entro il limite di € 3.000 annui

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 168/2025, pubblicata il 27 marzo 2025, notificata al Ministero il 2 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 e condannato il Ministero a corrispondere la quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000 annui. La ricorrente chiedeva l’ordine di accredito delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo aver ricevuto il pagamento nel corso del giudizio, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per le spese secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuta in corso di causa l’ottemperanza alla sentenza civile azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione non aveva contestato che la sentenza fosse rimasta ineseguita e che il pagamento fosse avvenuto soltanto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sussistevano i presupposti per accogliere la domanda di ottemperanza: il giudicato, la notificazione della sentenza al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Spese liquidate in € 500, oltre accessori di legge e rimborso, ove versato, del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento della richiesta della ricorrente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.

    Il pagamento sopravvenuto che realizza l’esecuzione del giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza della ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 02.04.2025: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza).

    Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive contro l’Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso, unitamente al giudicato e alla notificazione della sentenza, integra i presupposti processuali per l’accoglimento della domanda.

Massime di principio

  • Il pagamento eseguito dall’Amministrazione durante il giudizio, quando dà integrale attuazione alla pronuncia passata in giudicato azionata in ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della soccombenza virtuale sulle spese, rileva che l’Amministrazione abbia adempiuto soltanto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso e che, senza l’adempimento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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