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Sentenza

Sentenza n. 16253/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare: - del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura di progressione tra le aree, per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, posizione di lavoro Funzionario archivista, comunicato al ricorrente con email in data 2 luglio 2026, nonché della comunicazione integrativa e/o esplicativa in pari data (doc A); - dell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura per la posizione di lavoro di Funzionario archivista, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente con la seguente motivazione “Il candidato non possiede i titoli di studio necessari in quanto dichiara oltre alla laurea vecchio ordinamento un dip. di spec. In beni storico-artistici. Non afferente”. (doc B); - del decreto direttoriale 2 luglio 2026, rep. n. 1836, recante l’approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte relativa all’approvazione delle graduatorie relative alla posizione di lavoro di Funzionario archivista (allegato 4), nella parte in cui non ricomprendono il ricorrente tra i vincitori (doc C); - della graduatoria nazionale di merito dei vincitori relativa alla posizione di lavoro di Funzionario archivista, di cui all’allegato n. 4 al D.D. 2 luglio 2026, rep. n. 1836, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente (doc D); - della graduatoria regionale di merito dei vincitori della Regione Puglia, relativa alla posizione di lavoro di Funzionario archivista, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente (doc E); - ove occorra, del verbale della Commissione unica interna n. 3 del 03.02.2026 recante l’individuazione degli indirizzi generali da fornire alle Sottocommissioni esaminatrici ai fini della verifica dei punteggi autodichiarati dai candidati, della valutazione dei titoli, dell'anzianità di servizio e degli ulteriori elementi valutabili nell'ambito della procedura di progressione verticale dall'area degli Assistenti all'area dei Funzionari (doc F); - dei verbali e degli atti della Sottocommissione esaminatrice competente per il profilo di Funzionario archivista, nella parte in cui è stata disposta e/o deliberata l’esclusione del ricorrente per asserita carenza dei requisiti di accesso, con particolare riferimento al Verbale n.5 del 26.03.2026 relativo alla valutazione della posizione del ricorrente e dell’allegata Griglia di valutazione (doc G e doc H). - di ogni altro verbale, atto, determinazione, comunicazione e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, concernente l’esclusione del ricorrente, la mancata ammissione alla procedura, la mancata valutazione dei titoli dichiarati e la formazione della graduatoria relativa al profilo di Funzionario archivista; - ove occorra, del decreto direttoriale 26 giugno 2025, rep. n. 956, recante il bando della procedura di progressione tra le aree e dell’allegato 1 del bando, limitatamente alle clausole e/o alle disposizioni relative ai requisiti di accesso e ai titoli di studio richiesti per la posizione di lavoro di Funzionario archivista, ove interpretate nel senso di escludere la validità della laurea conseguita secondo il previgente ordinamento universitario, nonché di ogni disposizione del bando presupposta, connessa e consequenziale (doc I e doc L). NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla procedura di progressione tra le aree indetta con D.D. 26 giugno 2025, rep. n. 956, per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, posizione di lavoro di Funzionario archivista, con conseguente valutazione della domanda e dei titoli dichiarati e attribuzione del punteggio spettante, pari a 49,645 punti e, per l’effetto, del diritto a conseguire la progressione mediante il passaggio all’Area dei Funzionari e l’inquadramento nel profilo di Funzionario archivista. Con condanna del Ministero della Cultura all’inserimento del ricorrente nelle graduatorie di merito e all’adozione degli atti necessari a consentire al ricorrente di conseguire gli effetti giuridici ed economici della progressione, con decorrenza dalla data che sarebbe spettata ove la domanda fosse stata correttamente ammessa e valutata, con riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima esclusione. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

Giustizia amministrativa202609187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di progressione verticale per il profilo di Funzionario archivista e conseguente mancato inserimento nelle graduatorie dei vincitori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di progressione tra le aree, bandita con decreto direttoriale del 26 giugno 2025, per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari nel profilo di Funzionario archivista. L’esclusione era motivata con la mancata afferenza del diploma di specializzazione in beni storico-artistici dichiarato e con la ritenuta mancanza dei titoli di studio necessari. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2 del bando e dell’allegato sull’ordinamento professionale, del D.I. 9 luglio 2009 e dei principi di ragionevolezza, imparzialità, proporzionalità, par condicio e favor partecipationis, sostenendo che la laurea del vecchio ordinamento posseduta fosse equiparata alla laurea magistrale richiesta e che la lex specialis fosse stata interpretata erroneamente. In subordine, ha contestato la legittimità dell’art. 2 del bando ove interpretato in modo da escludere i diplomi di laurea del vecchio ordinamento normativamente equiparati. Con il terzo motivo ha denunciato violazione del bando e dell’ordinamento professionale nella valutazione dei titoli ulteriori, nonché difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione e la valutazione dei titoli, indicando in 49,645 il punteggio spettante, oltre al riconoscimento del diritto alla progressione.

La decisione

Nel corso del giudizio, il decreto direttoriale dell’8 settembre 2026 ha rettificato la graduatoria inserendo il ricorrente tra i vincitori. Il Tribunale ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse soddisfatto l’interesse perseguito e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sui singoli motivi di illegittimità. Ha precisato che la rinuncia alla domanda cautelare non impediva la definizione del ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero della Cultura a rifondere le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto che la rinunzia alla domanda cautelare non sia ostativa alla definizione del ricorso nel merito mediante emissione di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718 e Id., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045);

    La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare non è di per sé ostativa alla definizione del ricorso nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa l’interesse perseguito dal ricorrente mediante la rettifica della graduatoria e il suo inserimento tra i vincitori, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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