Cassazione Civile, Ordinanza n. 28944/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rinnovo, o dalla cessazione, di una posizione organizzativa precedentemente attribuita in ambito di ente locale e dal successivo inquadramento/asserito demansionamento del dipendente. Il lavoratore sosteneva che i compiti di Coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, nonché di redazione del piano di coordinamento e sicurezza, fossero mansioni proprie della categoria C e quindi equivalenti a quelle della sua area di appartenenza; contestava inoltre la tesi del Comune secondo cui la posizione economica D3 esprimerebbe una maggiore professionalità e pretendesse la responsabilità del servizio. Con il ricorso per cassazione il dipendente censurava la sentenza di merito nella parte in cui aveva ricondotto le mansioni svolte alla categoria C e, correlativamente, nella parte in cui aveva escluso il diritto a essere mantenuto nelle mansioni/posizione di livello superiore; il Comune resistendo sosteneva invece che le mansioni assegnate richiedessero professionalità compatibile con la categoria C e che la posizione economica D3 non costituisse di per sé una categoria apicale, ma nel nuovo sistema contrattuale ciascuna categoria ricomprendesse mansioni professionalmente equivalenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi all'erronea ricostruzione del significato della posizione organizzativa e della posizione economica D3: ha ribadito che la posizione organizzativa non coincide con un diverso profilo professionale o con una nuova categoria, ma è un incarico a termine di alta responsabilità, attribuibile secondo le regole contrattuali e non in via di fatto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame. È invece rimasta ferma l'affermazione di merito secondo cui non era sufficiente il solo richiamo al d.lgs. n. 81/2008 per escludere il demansionamento rispetto alla categoria C, perché il Comune non aveva dimostrato la concreta complessità dei piani di sicurezza affidati e le attività assegnate potevano essere svolte anche con il diploma di geometra. La Corte ha quindi disposto anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 29/1993
"per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"
la norma è richiamata per fondare la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative e per affermare che tali figure sono regolate da discipline distinte previste dalla contrattazione collettiva.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
è indicato come trasfusione della precedente disciplina e come base del sistema contrattuale delle posizioni organizzative.
d.lgs. n. 150/2009
ha modificato l'art. 40, comma 3, prevedendo che nei comparti di contrattazione possano essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
CCNL 31 marzo 1999, art. 3
ha introdotto il sistema di classificazione del personale non dirigenziale in quattro categorie e il superamento delle qualifiche funzionali.
CCNL 31 marzo 1999, art. 7
è richiamato per il re-inquadramento del personale secondo la tabella di corrispondenza allegata al contratto.
CCNL 31 marzo 1999, art. 8
definisce le posizioni organizzative come posizioni di lavoro che richiedono elevata responsabilità e stabilisce che esse possono essere conferite solo a dipendenti della categoria D.
CCNL 31 marzo 1999, art. 9
disciplina il conferimento, la durata, il rinnovo e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa.
CCNL 31 marzo 1999, art. 10
collega all'incarico di posizione organizzativa un trattamento economico accessorio composto da retribuzione di posizione e di risultato.
CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 2002-2005, art. 10, comma 1
"Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine..."
conferma che le alte professionalità della categoria D possono essere valorizzate con incarichi a termine nell'ambito della disciplina delle posizioni organizzative.
CCNL 2006/2009, art. 1, comma 5
è richiamato come norma che ha mantenuto in vigore la disciplina precedente.
art. 2103 c.c.
la Corte esclude che la revoca della posizione organizzativa integri demansionamento ai sensi di questa norma.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
la revoca della posizione organizzativa non rientra nell'ambito applicativo di questa disposizione sul trattamento delle mansioni nel pubblico impiego.
d.lgs. n. 81/2008, artt. 91, 92 e 100
sono richiamati dal ricorrente per sostenere la professionalità richiesta dai compiti di coordinatore per la sicurezza; la Corte osserva che il mero rinvio al decreto non basta a escludere il demansionamento se non è dimostrata la concreta complessità degli incarichi affidati.
d.lgs. n. 81/2008, art. 98
la Corte richiama tale disposizione per affermare che le attività assegnate potevano essere svolte anche con il diploma di geometra.
Massime di principio
- La posizione organizzativa nel pubblico impiego locale non costituisce una nuova categoria contrattuale né un mutamento di profilo professionale: è un incarico a termine, di alta responsabilità, istituito e conferito secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva.
- La revoca o il mancato rinnovo della posizione organizzativa, alla scadenza naturale dell'incarico, non integra di per sé demansionamento e non ricade automaticamente nell'art. 2103 c.c. o nell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
- Nel sistema di classificazione contrattuale, la sola appartenenza a una categoria economica più elevata non consente di attribuire a tale posizione un valore apicale in termini di mansioni se il contratto non lo prevede espressamente.
- Chi deduce il demansionamento deve confrontare le mansioni concretamente assegnate con la declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza; il datore di lavoro deve allegare e dimostrare la reale riconducibilità delle attività al profilo di inquadramento.
- Il richiamo a una disciplina legale di settore che richieda una certa professionalità non è sufficiente, da solo, a escludere il demansionamento se non è dimostrata la specifica complessità delle attività concretamente svolte.
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