Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8784/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. solo tra due dei tre reati indicati dall'istante e aveva rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione (mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà), lamentando che il reato commesso il 5 marzo 2015 (illecita detenzione ai fini di spaccio, art. 73 TU Stup.) fosse omogeneo e funzionalmente collegato ai reati anteriori (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 73), essendo lodato ruolo di "corriere/trasportatore" nel medesimo sodalizio; chiedeva quindi il riconoscimento della continuazione anche per il fatto del 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico perché denunciava genericamente vizi della motivazione senza indicare con precisione quale profilo (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) fosse contestato e in quali punti della decisione. Sul merito ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva riconosciuto la continuazione fra i reati commessi fino a gennaio 2014 ma non aveva esteso il vincolo al reato del marzo 2015, per la distanza temporale (oltre un anno) e per l'assenza di elementi concreti che collegassero quell'episodio al medesimo contesto associativo. La decisione richiama il principio secondo cui chi invoca la continuazione in sede di esecuzione ha l'onere di allegare elementi sintomatici di una preventiva programmazione unitaria. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione e della determinazione complessiva della pena; la Corte sottolinea che l'applicazione della continuazione richiede elementi che dimostrino una programmazione unitaria e non può fondarsi sulla mera reiterazione del reato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte territoriale aveva applicato tale istituto per i primi due reati, escludendolo per il terzo per mancata riconducibilità al medesimo contesto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; la giurisprudenza interpretata dalla Corte richiede specificità quando si deducono vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), pena l'inammissibilità per aspecificità.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona il traffico e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; qui citata perché uno dei reati rientrava in tale fattispecie (illecita cessione/trasporto).

  • art. 73 T.U. stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990)

    Sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti; richiamata per il reato contestato del 5 marzo 2015, oggetto della controversia sul riconoscimento della continuazione.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alle condizioni per l'esonero dal pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'applicabilità delle condizioni che avrebbero evitato la misura, statuendo il pagamento di una somma determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. in sede di esecuzione il condannato deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una programmazione criminosa unitaria; non è sufficiente la mera contiguità temporale o l'identità del titolo di reato.
  • Le dedotte censure sulla motivazione in Cassazione devono essere formulate con precisione: il ricorrente deve indicare se denuncia la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e individuare le parti della decisione cui si riferisce, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità (art. 606, comma 1, lett. e)).
  • La distanza temporale significativa (es. oltre un anno) tra reati può essere valutata come indice contrario al riconoscimento della continuazione se non emergono elementi che collegano i singoli episodi a un medesimo progetto criminoso.
  • Negli accertamenti sull'esistenza di un vincolo di continuazione il giudice valorizza il contesto fattuale e probatorio concreto: ruolo svolto nell'organizzazione, modalità operative, contiguità spaziale e motivazionale e ogni elemento che indichi una pianificazione unitaria.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per aspecificità o altri motivi formali, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è pertanto importante curare la correttezza formale e la specificità delle doglianze appellate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.