Cassazione Penale, Ordinanza n. 28103/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per furto pluriaggravato e con sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio già operata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, lo aveva confermato responsabile del delitto di furto pluriaggravato. L'unico motivo di ricorso denunciava la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava in modo puntuale quali elementi concreti avrebbero imposto una diversa valutazione, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento era oggetto della censura difensiva
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico o indeterminato e non individui specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente corretta, la critica al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con tale motivazione e indicare puntualmente le ragioni dell'errore denunciato.
- La deduzione del vizio motivazionale non può risolversi in una mera affermazione assertiva della mancata considerazione di una causa di non punibilità, ma deve rispettare il requisito di specificità dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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