Cassazione Civile, Sentenza n. 34551/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un parco eolico a seguito di avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione di variazione DOCFA. Questione centrale: se la torre eolica debba essere inclusa nella stima diretta della rendita catastale come "costruzione" (per le sue caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo) o debba essere esclusa in quanto macchinario/impianto funzionale al processo produttivo (seguendo l'art. 1, c.21, L. n. 208/2015). La ricorrente deduceva anche vizi di motivazione e mancato esame dei pareri tecnici che sostenevano la natura funzionale della torre rispetto all'aerogeneratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (violazione dell'art. 1, c.21, L. n. 208/2015) ritenendo che il giudice d'appello non abbia valutato il profilo essenziale e dirimente circa la specifica funzionalità della torre al processo di produzione di energia (nexus funzionale). Per effetto di tale accoglimento, i motivi dal secondo al sesto sono assorbiti. Sono invece rigettati i motivi relativi alla nullità e al presunto difetto motivazionale assoluto dell'avviso e della sentenza (motivi noni, decimo e undicesimo). La sentenza di merito è cassata nei punti afferenti l'inclusione della torre nella stima e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per un nuovo esame conforme al principio che la torre deve essere esclusa dalla rendita se risulti elemento impiantistico funzionale al processo produttivo. La Corte ha inoltre chiarito principi sull'adeguatezza della motivazione negli atti DOCFA e sulla possibilità per l'amministrazione di utilizzare il criterio del costo di ricostruzione, purché venga valutata la specifica funzionalità degli elementi.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come criterio di esclusione dei componenti impiantistici funzionali al processo produttivo dalla base imponibile catastale, anche se tali componenti sono stabilmente infissati al suolo; spetta al giudice del merito accertare il nesso di funzionalità tra elemento e processo produttivo.
D.P.R. 14 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 2
Richiamato in relazione al metodo di stima indiretto (costo di ricostruzione) utilizzato dall'amministrazione per determinare la rendita catastale degli immobili speciali; la Corte ammette il ricorso a tale criterio ma precisa che nella valutazione devono essere esclusi gli elementi impiantistici funzionali.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Riferito alla nozione di unità immobiliare e ai requisiti di autonomia funzionale e reddituale; utilizzato dalla parte per sostenere che la torre non sia accatastabile autonomamente in assenza di autonomia funzionale e reddituale.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
Richiamato come quadro normativo di fondo sulla nozione di "immobile urbano" e contesto storico-normativo entro cui si colloca la determinazione catastale.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Richiamata per segnalare l'orientamento interpretativo e le indicazioni tecniche (Circolare dell'Agenzia del Territorio) sul trattamento degli elementi dei parchi eolici nella determinazione della rendita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Norma evocata dalla ricorrente per denunciare presunta nullità della motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Richiamata in relazione al requisito di motivazione degli atti dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che, nella procedura DOCFA, la motivazione sia adempiuta mediante indicazione dei dati oggettivi e della stima allegata che consentono al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale dei parchi eolici va escluso dal valore tassabile qualsiasi elemento che sia macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo (es. componenti dell'aerogeneratore) anche se stabilmente infisso al suolo; la valutazione è del giudice del merito sulla base di prove tecniche.
- La sola solidità, stabilità o ancoraggio al suolo di una struttura non è sufficiente a farne automaticamente una "costruzione" tassabile: occorre verificare il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Nelle procedure DOCFA, data la natura partecipativa, la motivazione dell'atto può consistere nell'indicazione dei dati oggettivi e della stima allegata; tuttavia, se la controversia concerne la natura funzionale di elementi impiantistici, il giudice deve affrontare e motivare specificamente tale questione tecnica.
- L'amministrazione può utilizzare il metodo indiretto basato sul costo di ricostruzione per la stima di immobili speciali, ma non può includere nel valore componenti che dovrebbero essere sottratte per la loro funzionalità produttiva senza un'adeguata valutazione tecnica del nesso funzionale.
- Spetta alla parte che sostiene l'esclusione di un elemento dalla rendita (perché impiantistico) fornire elementi tecnici probatori; il giudice del merito deve valutare i pareri tecnici e motivare compiutamente le ragioni dell'accoglimento o rigetto di tali elementi di prova.
- Se in sede di gravame il giudice omette di valutare il profilo essenziale (qui: la funzionalità della torre al processo produttivo), la cassazione è possibile con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
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