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Circolare

Circolare numero 108 del 15-07-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle novità introdotte dall’articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto, dal 1° luglio 2021, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dall'art. 204 del DL 34/2020: a decorrere dal 1° luglio 2021 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco (incremento di 3 euro, che si somma ai 2 euro già dovuti) viene ripartito al 50% tra la GIAS e il Fondo di solidarietà per il settore aereo. Le società di gestione aeroportuale devono continuare a utilizzare il codice M402 nel flusso Uniemens per indicare gli importi a debito pari a 5 euro per passeggero e utilizzare i conti contabili GVR24111 e GAU24111 per la rilevazione e la ripartizione contabile; i versamenti all'INPS restano entro il 16 del mese successivo.

Nuova ripartizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri (decorrenza 1° luglio 2021)

Punti principali

Premessa normativa

Richiamo all'art. 6-quater del D.L. 7/2005 (riscossione da parte dei gestori aeroportuali, riversamento all'INPS entro il 16 del mese successivo) e alle precedenti modifiche (art. 26 D.L. 4/2019, circolare n. 28/2019)

Modifica introdotta (art. 204, DL 34/2020)

Dal 1° luglio 2021 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale (incremento pari a 3 euro) sono riversate al 50% alla GIAS e al 50% al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo. Considerando che alla GIAS sono già dovuti 2 euro a passeggero, l'effetto è che per ogni passeggero saranno riversati in totale 5 euro: 3,5 euro alla GIAS (2 + 1,5) e 1,5 euro al Fondo.

Ambito temporale

Le nuove disposizioni si applicano agli imbarchi relativi ai periodi decorrenti dal 1° luglio 2021. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 resta disciplinato dalla precedente formulazione del comma 47 dell'art. 2 della legge n. 92/2012.

Istruzioni operative (UNIEMENS)

Le società di gestione aeroportuale continueranno a esporre le somme a debito nel flusso Uniemens usando il codice causale "M402". Nel relativo elemento dovranno indicare l'importo da versare corrispondente a 5 euro per ogni passeggero imbarcato riferito al mese di denuncia.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile si utilizzeranno i conti già in uso: GVR24111 e GAU24111. La procedura informatica ripartirà le somme indicate nel flusso Uniemens (codice "M402") sui suddetti conti secondo le percentuali spettanti alle due gestioni.

Obblighi di versamento

Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale devono essere riversate all'INPS entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità ordinarie.

Riferimenti normativi e amministrativi

Principali riferimenti: art. 6-quater D.L. 7/2005, art. 4 comma 75 L. 92/2012, art. 26 D.L. 4/2019, art. 204 D.L. 34/2020 e circolare INPS n. 28/2019.

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