Circolare numero 109 del 15-07-2021
Con la presente circolare si illustra la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ai commi da 486 a 489 dell’articolo 1 reca la disciplina in materia di recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) così incidendo sull’esercizio da parte dell’Istituto dell’azione surrogatoria di recupero dei trattamenti di pensioni, dell’indennità di malattia e delle prestazioni assistenziali erogate agli invalidi civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'ambito e le modalità applicative della norma che vieta, per il triennio 2020-2022, di aggredire i beni ereditari dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) dell'autore di omicidio del partner per il recupero dei crediti dello Stato e degli enti previdenziali/assistenziali. Dispone la sospensione delle procedure di surroga verso tali eredi, l'inoltro di istanze al Fondo di rotazione gestito dal Ministero dell'Interno per la copertura degli oneri e fornisce il flusso procedurale operativo e le istruzioni contabili per le Strutture territoriali.
Istruzioni operative per l'applicazione della legge 27/12/2019, n.160 (commi 486-489) sul recupero dei crediti derivanti da omicidio del partner e accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La legge n.160/2019 (commi 486-489) esclude, per il triennio 2020-2022, l'imputabilità dei crediti derivanti dall'omicidio del partner ai beni ereditari dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti dell'autore del reato; la disposizione si applica ai crediti sorti o pendenti nel periodo indicato e comprende pensioni, assegni di invalidità, indennità di malattia e prestazioni di invalidità civile quando dipendenti da responsabilità di terzi.
Copertura finanziaria e accesso al Fondo
Gli oneri sono coperti dal Fondo di rotazione per la solidarietà (stanziamenti: €1,500,000 per il 2020, €700,000 per il 2021, €500,000 per il 2022) gestito da un Comitato presso il Ministero dell'Interno; le prestazioni sono erogate a domanda dall'Ufficio del Commissario secondo le modalità della legge n.122/2016.
Sospensione delle procedure di surroga e obblighi delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono sospendere le pratiche amministrative di surroga verso gli eredi indicati, inviare domanda di accesso al Fondo e adottare periodicamente atti interruttivi della prescrizione rivolti al Fondo per evitare decadenze.
Azioni surrogatorie per prestazioni pensionistiche
In base all'art.14 della legge n.222/1984 l'INPS può agire in surroga; tuttavia, per i casi disciplinati dalla n.160/2019 le Strutture devono presentare domanda al Commissario e, a seconda dello stato della pratica, seguire le tre ipotesi operative (a) modelli non inviati; (b) modelli inviati ma non al Legale; (c) fascicolo già al Legale — con istruzioni specifiche per ciascuna e obbligo di comunicazione agli eredi/assicuratori e di interruzione prescrizione.
Flusso procedurale (casistiche AS3P/AS3bisP/AS4P)
Per i casi a/b/c: (a) non inviare più i modelli al terzo responsabile ma presentare domanda al Fondo e rinnovarla periodicamente; (b) comunicare la definizione della surroga agli interessati e presentare domanda al Fondo; (c) informare l'Ufficio Legale dell'avvenuta definizione e presentare domanda al Fondo, assicurando sempre la tempestiva interruzione dei termini prescrizionali.
Azioni surrogatorie per indennità di malattia
Sulla base dell'art.1916 c.c. l'Istituto è surrogato nei diritti dell'assicurato; per sinistri connessi a omicidio del partner le Strutture sospendono le pratiche amministrative e presentano richiesta di rimborso al Fondo, adottando atti interruttivi della prescrizione in attesa dell'adeguamento del flusso procedurale.
Azioni surrogatorie per prestazioni di invalidità civile
Analogamente, i crediti relativi a prestazioni per invalidi civili derivanti dallo stesso reato non possono essere aggrediti sui beni ereditari dei figli non responsabili; le pratiche vengono sospese e le richieste di recupero indirizzate al Fondo secondo la legge n.122/2016, con acquisizione della documentazione probatoria.
Istruzioni contabili
Vengono istituiti conti dedicati per ciascuna gestione (elenco codici: FPU20212, FPV20212, FPX20212, FPY20212, FPR20212, IVR20212, VLR20212, ARR20212, CMR20212, COR20212, PTD20212, PTP20212) e il conto GPA00212 per l'imputazione del credito verso lo Stato; le Strutture registrano il credito (GPA00212 in Dare) e la contropartita sui nuovi conti NNN20212 (Avere), chiudendo la partita alla riscossione.
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