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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14461/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Antonio Iovino: impugna per decorrenza dei termini di fase richiamando l'art. 297 co. 3 e art. 303 cppr., sostenendo che i fatti contestati nella seconda ordinanza erano già desumibili da informative e atti anteriori, e contesta la qualificazione del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., deducendo che la mera intestazione fittizia non prova la finalità elusiva né la riconducibilità al ricorrente. Massimo Iovino: contesta la sussistenza della gravità indiziaria sul capo di tentata estorsione (confusione di persona con Antonio), la gravità indiziaria sul reato associativo (art. 416-bis) per difetto di elementi probatori e per la valutazione delle intercettazioni, e contesta l'insussistenza della perdita dell'associazione (art. 274 lett. c) e la persistenza della pericolosità che giustifica la custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili secondo il motivo. In sintesi: per Antonio Iovino il primo motivo (decorrenza termini/retrodatazione) è stato ritenuto infondato: la retrodatazione dei termini non opera perché i fatti posti a base della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti anteriori in un tempo utile per consentire al P.M. un giudizio ponderato; il secondo motivo sul 512-bis è stato ritenuto infondato: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente valorizzato conversazioni, accertamenti bancari e coincidenza sede/residenza/intestazioni formali per inferire la gestione di fatto e la finalità elusiva, con applicabilità dell'aggravante per aver agevolato il clan. Per Massimo Iovino: il primo motivo (tentata estorsione/errore di persona) è infondato per il quadro indiziario complessivo che valorizza videoregistrazioni, dichiarazioni della parte offesa e altre intercettazioni; il secondo motivo (contestazione associazione) è inammissibile perché lamenta una rivalutazione di fatto della gravità indiziaria non ammissibile in cassazione; il terzo motivo (superamento presunzione di pericolosità) è inammissibile per carenza di deduzioni specifiche idonee a scalfire la motivazione del riesame. In definitiva le misure confermate e le censure respinte; il resistente vince.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen., comma 3

    La retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra misure emesse in procedimenti diversi opera solo se i fatti contestati nel secondo procedimento erano desumibili dagli atti anteriori in un tempo utile per consentire al P.M. di maturare un apprezzamento; la semplice disponibilità di informative non equivale automaticamente a desumibilità.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione procedurale relativa alla forma e termini dell'ordinanza cautelare; la Corte valuta la regolarità dei termini e la possibilità di retrodatazione secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo con effetti permanenti; la fattispecie può essere accertata mediante un complesso di elementi (conversazioni, accertamenti bancari, coincidenza sede/residenza, gestione di fatto) che dimostrino la discrepanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva e la finalità elusiva delle misure patrimoniali.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che prevede aggravanti in relazione all'agevolazione o al collegamento con associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando l'intestazione fittizia è funzionale ad assicurare risorse al sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla contestazione e sulle risultanze che devono essere valutate nella determinazione della gravità indiziaria: la Corte rimarca che la contestazione di travisamento di conversazioni richiede puntuale indicazione degli elementi decisivi la cui errata valutazione sarebbe stata determinante.

  • art. 292 lett. c-bis cod. proc. pen.

    Riferita nella doglianza difensiva in ordine alla fondatezza della contestazione associativa; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda la prova dell'allontanamento dall'associazione e la neutralizzazione della presunzione normativa: la Corte ritiene che la difesa deve fornire elementi specifici per dimostrare il superamento della presunzione, non deduzioni generiche.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Riguarda la presunzione di pericolosità e le esigenze cautelari: il Tribunale del riesame ha valutato l'attualità del pericolo di reiterazione e ha ritenuto la custodia in carcere adeguata; la Corte ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Retrodatazione dei termini cautelari: si applica solo se i fatti della successiva ordinanza erano oggettivamente desumibili dagli atti anteriori in un tempo utile per consentire al P.M. una valutazione ponderata; la mera esistenza di informative non è di per sé sufficiente.
  • Reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis): la mera intestazione formale a terzi non esclude la gravità indiziaria se emerge un insieme di elementi che mostrano la gestione di fatto e la finalità elusiva; la prova è valutata per sintesi di conversazioni, accertamenti bancari e coincidenze fattuali.
  • Valutazione delle intercettazioni: l'interpretazione del contenuto è questione di merito e non è rivedibile in cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; la difesa deve indicare con precisione quali conversazioni sarebbero decisive e in che senso travisate.
  • Impugnazioni della gravità indiziaria in cassazione: sono spesso inammissibili se si traducono in una rivalutazione dei fatti; occorre dedurre violazioni di norme o vizio manifesto della motivazione per essere ammissibili.
  • Superamento della presunzione di pericolosità: grava sulla difesa l'onere di fornire elementi specifici e circostanziati che dimostrino il cessato rischio di reiterazione o l'allontanamento dall'associazione; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Aggravante per agevolazione di clan/associazione: può essere riconosciuta anche con riferimento a condotte che assicurino risorse al sodalizio; l'elemento soggettivo (conoscenza e volontà di agevolare) può essere desunto da circostanze indiziarie complesse.

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