Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della controricorrente, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, essendo la rinuncia accettata, le spese del grado non dovevano essere regolate.
Esito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore solidale, chiamato a pagare una somma asseritamente dovuta dalla società debitrice principale per rate scadute e impagate di un contratto di finanziamento. L'opponente aveva contestato il decreto ingiuntivo deducendone la nullità per l'illeggibilità della sottoscrizione e per la mancanza di elementi identificativi del giudice, oltre a negare l'esistenza del credito azionato dalla banca perché il contratto di finanziamento del 4 agosto 2010 sarebbe stato nullo, con conseguente inefficacia della garanzia. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. In cassazione il ricorrente ha tuttavia dichiarato che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo per definire la lite e che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione integrale delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
È la base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, non è necessario provvedere sulle spese del grado secondo il criterio applicato nella decisione.
- La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso e delle censure proposte avverso la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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