Cassazione Penale, Sentenza n. 14930/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato (artt. 56, 575, 577 n.4 c.p., con aggravanti di cui agli artt. 61 n.5 e 11-quinquies). La ricorrente contestava esclusivamente le esigenze cautelari: si dolgeva dell'erronea valutazione del pericolo di recidiva e di fuga, della sproporzione della misura (essendo incensurata e madre di una bambina di cinque anni), della occasionalità e del dolo d'impeto della condotta e chiedeva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, dichiarando inammissibili per reiterazione (primo e terzo motivo) le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sul concreto apprezzamento degli indizi, e infondato il motivo relativo all'esclusione degli arresti domiciliari. Il giudice ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha valorizzato: la particolare gravità del fatto (accoltellamento con più colpi, ferite potenzialmente letali, frase minacciosa "ti ammazzo"), la presenza di minori, la non occasionalità della condotta (precedenti litigi e aggressioni), comportamenti successivi volti a depistare le indagini e tentativi di sottrarsi all'esecuzione della misura. Perciò è stata confermata la custodia cautelare in carcere per l'indagata e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
codice penale, artt. 56, 575, 577 n.4, 61 n.5 e 11-quinquies
artt. 56, 575, 577 n.4 cod. pen., artt. 61 n.5 e 11-quinquies cod. pen.
Individuano la fattispecie di tentato omicidio e le aggravanti ritenute nella contestazione; la gravità del reato ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che consente l'applicazione di misure cautelari quando sussistono esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione.
codice di procedura penale, art. 275 (commi richiamati)
art. 275, comma 1, 1-bis, 4 cod. proc. pen.
Regola l'applicabilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo) e i casi di esclusione; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari eccezionali ostacolassero l'adozione di misure alternative.
codice di procedura penale, art. 273 comma 1-bis
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella disamina dei requisiti degli 'indizi'; la Corte sottolinea che in sede cautelare la soglia probatoria è diversa e l'apprezzamento degli indizi rientra nel merito del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 192 comma 2
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sul requisito della precisione e concordanza degli indizi per il giudizio di merito; la Corte distingue tale standard da quello cautelare, richiamando che non è completamente sovrapponibile.
Sezioni Unite, sent. n. 20769/2016 e giurisprudenza successiva
sent. S.U. n. 20769 del 28/04/2016 (citata nel provvedimento)
Richiama i criteri per la valutazione prognostica delle esigenze cautelari (modalità del fatto, personalità dell'indagato) e l'ampio margine di apprezzamento del giudice di merito.
disposizioni di attuazione, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio alle formalità procedurali successive al rigetto; citata per gli adempimenti di cancelleria.
D.Lgs. 196/2003 art. 52
Norma sulla omissis dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; richiamata per la tutela della privacy.
Massime di principio
- In materia cautelare la soglia probatoria richiesta per applicare misure è più bassa rispetto al giudizio di merito: il giudice può fondare la misura su una valutazione complessiva e prognostica degli indizi purché motivata e non manifestamente illogica.
- Comportamenti successivi al reato (depistaggio, tentativi di eliminare tracce, false dichiarazioni, tentativi di sottrarsi all'esecuzione) hanno forte rilievo nel giustificare misure cautelari più gravi, anche se l'indagato è incensurato o madre di minore.
- La presenza di minori e la condizione di genitore non escludono di per sé la custodia cautelare in carcere quando sussistano esigenze cautelari 'eccezionali' e concrete rischi di reiterazione o fuga.
- Le intercettazioni e il loro contenuto sono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; in sede di legittimità il sindacato è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La proporzionalità e gradualità delle misure cautelari richiedono un confronto concreto tra misure alternative; il braccialetto elettronico o arresti domiciliari possono risultare inidonei se sussistono elementi che fanno ritenere probabile l'elusione dei controlli o la reiterazione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →