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Sentenza

Sentenza del 18/05/2018 n. 12242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento relativi a IVA e IRAP per l’anno 1999, per complessivi Euro 37.233,88, contestando principalmente la possibilità di riscuotere il debito dalla sua persona quale socio dopo l’estinzione della società, nonché la validità e regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e della cartella. Ha inoltre dedotto vizi di intestazione, incompletezza dell’atto, erronea indicazione dell’indirizzo, mancato rispetto delle formalità della notifica postale, carenza di descrizione delle iscrizioni a ruolo e duplicazione delle notifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la società risultava ancora iscritta alla Camera di commercio al momento dell’azione accertativa e, comunque, l’estinzione della società non elimina i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci secondo le regole della responsabilità propria delle società di persone. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; inoltre, la validità della notifica era stata accertata dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la specifica motivazione della sentenza impugnata sulla non applicabilità delle formalità invocate alla notificazione a mezzo posta. Il quinto e il sesto motivo sono stati assorbiti. M.L. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2495 cod. civ.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta necessariamente l’estinzione dei rapporti obbligatori: i debiti possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento è stata ritenuta adeguatamente accertata dal giudice di merito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4

    La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso...

    La Corte richiama, per analogia, il principio secondo cui anche gli atti intestati a una società estinta possono essere notificati secondo modalità idonee a renderli efficaci nei confronti dei successori, inclusi i soci.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1, lett. b)

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al contenuto e alla validità dell’iscrizione a ruolo, ma la censura non ha prodotto effetti per l’inammissibilità e l’assorbimento dei motivi.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3

    Le formalità relative alla notifica postale per deposito e mancato ritiro non sono state ritenute applicabili nella forma prospettata dal ricorrente alla specifica modalità di notificazione esaminata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie nei limiti dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e aderenti alla motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare puntuali violazioni di legge o vizi motivazionali; non è sufficiente riproporre genericamente le contestazioni già formulate nei gradi di merito.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Chi deduce l’invalidità della notifica o dell’atto deve fornire elementi concreti a sostegno della censura; il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente tali elementi.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l’estinzione o la cancellazione della società non cancella automaticamente i debiti tributari: i soci possono essere chiamati a risponderne secondo il regime di responsabilità previsto per la società, normalmente illimitato e solidale.
  • La validità della notificazione degli atti tributari è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la notifica era irregolare.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione la violazione commessa dal giudice, le ragioni della censura e gli elementi documentali rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
  • Le doglianze devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle contestazioni già formulate nei precedenti gradi può comportare l’inammissibilità del motivo.
  • Per contestare una cartella o un ruolo derivato da un accertamento precedente occorre individuare concretamente il vizio dell’atto presupposto e dimostrare perché esso incida sulla validità degli atti successivi; in alcuni casi, per il socio di una società di persone, la riscossione può fondarsi sull’accertamento effettuato nei confronti della società.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali.

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