Sentenza del 18/05/2018 n. 12242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento relativi a IVA e IRAP per l’anno 1999, per complessivi Euro 37.233,88, contestando principalmente la possibilità di riscuotere il debito dalla sua persona quale socio dopo l’estinzione della società, nonché la validità e regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e della cartella. Ha inoltre dedotto vizi di intestazione, incompletezza dell’atto, erronea indicazione dell’indirizzo, mancato rispetto delle formalità della notifica postale, carenza di descrizione delle iscrizioni a ruolo e duplicazione delle notifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la società risultava ancora iscritta alla Camera di commercio al momento dell’azione accertativa e, comunque, l’estinzione della società non elimina i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci secondo le regole della responsabilità propria delle società di persone. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; inoltre, la validità della notifica era stata accertata dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la specifica motivazione della sentenza impugnata sulla non applicabilità delle formalità invocate alla notificazione a mezzo posta. Il quinto e il sesto motivo sono stati assorbiti. M.L. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2495 cod. civ.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta necessariamente l’estinzione dei rapporti obbligatori: i debiti possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento è stata ritenuta adeguatamente accertata dal giudice di merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso...
La Corte richiama, per analogia, il principio secondo cui anche gli atti intestati a una società estinta possono essere notificati secondo modalità idonee a renderli efficaci nei confronti dei successori, inclusi i soci.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1, lett. b)
È stato invocato dal ricorrente in relazione al contenuto e alla validità dell’iscrizione a ruolo, ma la censura non ha prodotto effetti per l’inammissibilità e l’assorbimento dei motivi.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3
Le formalità relative alla notifica postale per deposito e mancato ritiro non sono state ritenute applicabili nella forma prospettata dal ricorrente alla specifica modalità di notificazione esaminata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie nei limiti dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e aderenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare puntuali violazioni di legge o vizi motivazionali; non è sufficiente riproporre genericamente le contestazioni già formulate nei gradi di merito.
Art. 2697 cod. civ.
Chi deduce l’invalidità della notifica o dell’atto deve fornire elementi concreti a sostegno della censura; il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente tali elementi.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l’estinzione o la cancellazione della società non cancella automaticamente i debiti tributari: i soci possono essere chiamati a risponderne secondo il regime di responsabilità previsto per la società, normalmente illimitato e solidale.
- La validità della notificazione degli atti tributari è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la notifica era irregolare.
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione la violazione commessa dal giudice, le ragioni della censura e gli elementi documentali rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
- Le doglianze devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle contestazioni già formulate nei precedenti gradi può comportare l’inammissibilità del motivo.
- Per contestare una cartella o un ruolo derivato da un accertamento precedente occorre individuare concretamente il vizio dell’atto presupposto e dimostrare perché esso incida sulla validità degli atti successivi; in alcuni casi, per il socio di una società di persone, la riscossione può fondarsi sull’accertamento effettuato nei confronti della società.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali.
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