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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12636/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione nel dispositivo della sentenza del 04/11/2025: pur avendo il Tribunale recepito in motivazione l'accordo di patteggiamento che prevedeva la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis c.p., il dispositivo non indicava tale sostituzione. Il ricorrente chiede la rettifica del dispositivo per conformarlo all'accordo e alla motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha proceduto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., alla rettificazione del dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli del 04/11/2025 disponendo l'applicazione della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis c.p., senza annullare la sentenza. La Corte ha motivato la possibilità di rettifica diretta in sede di legittimità richiamando il carattere non tassativo delle ipotesi di rettificazione previste dall'art. 619 c.p.p., la finalità di semplificazione procedurale contenuta nella legge delega 16/02/1987 n.81 e la giurisprudenza che ammette la correzione diretta di errori materiali anche quando altrimenti sussisterebbero ostacoli applicabili al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    È uno dei reati a carico dell'imputato indicati nella sentenza di patteggiamento; non viene approfondita nel provvedimento la natura del reato, ma è menzionata come oggetto dell'accordo.

  • art. 337 c.p.

    Altro reato per cui era stato richiesto il patteggiamento; citato fra i capi di imputazione risultanti dalla sentenza di merito.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma che consente la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; la Corte ha disposto l'applicazione di tale sostituzione in conformità all'accordo tra le parti e alla motivazione del Tribunale.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, nel giudizio di legittimità, di rettificare la motivazione o il dispositivo della sentenza impugnata quando l'errore materiale sia palese e pacificamente riconoscibile; la Corte ha ritenuto applicabile tale potere per correggere l'omissione del dispositivo senza procedere all'annullamento.

  • art. 130 c.p.p.

    Disciplina generale della correzione di errori materiali da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza; la Corte evidenzia che l'art. 619 c.p.p. costituisce disciplina speciale che consente alla Corte di legittimità di intervenire direttamente anche in presenza di condizioni che, secondo l'art. 130, potrebbero ostacolare la correzione da parte del giudice di merito.

  • legge delega 16 febbraio 1987 n.81, art. 2, comma 1, n.1

    "massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale"

    Principio ispiratore richiamato dalla Corte per giustificare l'intervento diretto in sede di legittimità volto a evitare attività processuali superflue e la persistenza di un errore manifesto nel dispositivo.

  • Giurisprudenza citata (Sez.3, n.37770 del 26/09/2025 e Sez.3, n.30236 del 09/03/2022)

    "in tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità"

    Precedenti utilizzati per sostenere la possibilità di rettifica diretta in Cassazione di errori materiali o di mero travisamento del dispositivo quando l'errore sia evidente e non richieda accertamenti ulteriori.

Massime di principio

  • Quando in un patteggiamento le parti concordano la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis c.p. tale indicazione deve risultare nel dispositivo; se manca per errore materiale ma risulta dalla motivazione e dagli atti, la Corte di legittimità può rettificare il dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
  • La rettifica in sede di legittimità è ammissibile se l'errore è palese, pacificamente riconoscibile e non richiede nuovi accertamenti di fatto: in tali casi non è necessario annullare la sentenza né rimandare la correzione al giudice di merito.
  • L'art. 619 c.p.p. opera in senso derogatorio rispetto all'art. 130 c.p.p.: la Corte può correggere direttamente errori materiali anche quando, per la disciplina generale, tale correzione sarebbe stata riservata al giudice che ha emesso la sentenza.
  • Per evitare contenziosi e rettifiche, è buona prassi che il Tribunale riporti integralmente nel dispositivo tutte le condizioni concordate nel patteggiamento (comprese le eventuali misure sostitutive della detenzione) e che le parti depositino ed escano in udienza una chiara formulazione dell'accordo.
  • Se si riscontra un'omissione del dispositivo favorevole all'imputato, il difensore deve tempestivamente proporre ricorso per rettifica (o segnalare l'errore al pubblico ministero), allegando atti e motivazione che dimostrino l'accordo e la discrepanza tra motivazione e dispositivo.

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