Sentenza del 17/01/2019 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 46 /2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IVA - Sconto sul prezzo di vendita e premi di fine anno - Trattamento fiscale - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il mancato assoggettamento a IVA, per l'anno 2012, di somme ricevute dai fornitori e indicate come premi o bonus di fine anno, rilevando una differenza di euro 308.376 tra i ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e il volume d'affari dichiarato ai fini IVA. Secondo l'Ufficio, tali somme erano bonus quantitativi, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, e dovevano essere qualificati come sconti o abbuoni soggetti all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione della relativa disciplina IVA. La società sosteneva invece che si trattasse di contributi autonomi o premi di fine anno, esclusi da IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della società, annullando l'accertamento IVA di euro 123.042,00. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, ma la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che le somme fossero premi di fine anno, cioè contributi autonomi riconosciuti a fine esercizio in relazione al raggiungimento di un fatturato o per incentivare futuri acquisti, e non sconti incidenti sul prezzo di singole operazioni. Pertanto, le somme sono state considerate escluse da IVA e non è stata riconosciuta all'Ufficio la pretesa impositiva. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
I premi o contributi autonomi riconosciuti a fine anno al cliente, anche per il raggiungimento di un determinato fatturato o per incentivare futuri acquisti, sono esclusi dall'applicazione dell'IVA quando non costituiscono una riduzione del corrispettivo relativo a specifiche operazioni.
Art. 26, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
La disciplina delle variazioni e delle note di credito si applica agli sconti o abbuoni che riducono direttamente l'imponibile e il prezzo di singole operazioni già fatturate, purché la riduzione sia prevista da un accordo, anche successivo, e adeguatamente documentata.
Art. 3, d.P.R. n. 633/1972
I bonus qualitativi, quando remunerano autonomamente specifiche attività svolte dal cliente, come attività promozionali, di marketing o altri servizi, costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi e devono essere fatturati con IVA.
Art. 19, d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle variazioni del corrispettivo presuppone che ricorrano i requisiti sostanziali e documentali previsti dalla disciplina delle variazioni di cui all'art. 26.
Art. 90, comma 1, Direttiva 2006/112/CE
La base imponibile IVA deve essere ridotta quando, successivamente all'effettuazione dell'operazione, il corrispettivo non sia percepito in tutto o in parte, secondo le condizioni previste dalla normativa europea.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
La società aveva dedotto anche il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; tale censura non è stata accolta, poiché i giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione dell'atto.
Massime di principio
- Per distinguere uno sconto soggetto alla disciplina dell'art. 26 da un premio di fine anno escluso da IVA, occorre verificare se la somma riduca direttamente il prezzo di singole operazioni già effettuate oppure sia erogata autonomamente a consuntivo sulla base di un fatturato complessivo o come incentivo a futuri acquisti.
- Lo sconto deve essere collegato a specifiche fatture o operazioni e documentato tramite un accordo e una nota di variazione con causale chiara; in tal caso può essere recuperata la relativa IVA.
- Un premio monetario calcolato sul volume annuale degli acquisti, non imputato a specifiche cessioni e non documentato mediante nota di accredito, tende a essere qualificato come contributo autonomo fuori campo IVA.
- Se il bonus remunera attività autonome del cliente, come marketing, promozione o altri servizi, non è né un semplice sconto né un premio fuori campo: costituisce un corrispettivo per servizi e deve essere fatturato con IVA.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica dell'operazione e dalla documentazione concreta, non soltanto dal nome utilizzato nel contratto o nelle fatture.
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