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Ordinanza

Ordinanza n. 894/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione della possibile irricevibilità del ricorso derivante dall’anteriorità del deposito rispetto alla notificazione. La decisione è stata riservata all’esito del contraddittorio scritto.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro recante condanna al pagamento di una somma di denaro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 10 maggio 2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso. In particolare, ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi da trattare in camera di consiglio il termine per la costituzione del ricorrente è di quindici giorni. Nel caso concreto, il ricorso sarebbe stato notificato il 17 settembre 2025, mentre il deposito del ricorso e dei documenti risulta effettuato il 12 settembre 2025, dunque anteriormente alla notificazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 46 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per individuare il termine di costituzione del ricorrente nei giudizi camerali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per affermare che, nei ricorsi trattati in camera di consiglio, il termine per la costituzione del ricorrente è di quindici giorni.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nei giudizi da trattare in camera di consiglio, il termine di costituzione del ricorrente è individuato nel combinato disposto degli artt. 46 e 87, comma 3, c.p.a. ed è pari a quindici giorni.
  • L’avvenuto deposito del ricorso e dei documenti anteriormente alla notificazione dell’atto introduttivo può fondare seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso e impone al giudice di sottoporre tale questione al contraddittorio prima di adottare la decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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