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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona per violazione di legge e mancata motivazione in relazione a: 1) validità della querela proposta da un dipendente dell'esercizio commerciale (Brico Center); 2) affermazione di responsabilità per il possesso del coltello, che il ricorrente sosteneva fosse uno strumento di lavoro; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ritiene i motivi manifestamente infondati e privi della specificità richiesta: il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello, considerata logica, congrua e corretta in diritto. In particolare la Corte ha confermato che: 1) la querela del dipendente è valida perché il dipendente è titolare di una detenzione qualificata del bene (posizione che legittima la querela); 2) la prova del tentativo di furto è adeguata (testimonianza dell'addetto alla vigilanza, esame del materiale, testimonianza dei carabinieri sull'integrità dei prodotti) e la giustificazione del coltello come strumento di lavoro non è stata ritenuta convincente, posto che il porto del coltello in un esercizio commerciale, contestualmente al furto, non è compatibile con la sua funzione lavorativa; 3) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile perché la condotta non ha carattere di minima offensività, considerato il pericolo connesso al porto del coltello e la modalità complessiva del fatto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la valutazione complessiva della condotta evidenzia una non trascurabile offensività o un significativo pericolo; nel caso concreto il porto del coltello simultaneamente al tentativo di furto impedisce la qualificazione come fatto di particolare tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha applicato tali criteri per escludere la tenuità, indicando quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 4, co. 2, L. 110/1975

    Il giustificato motivo per il porto di oggetti atti ad offendere richiede esigenze dell'agente corrispondenti a regole comportamentali lecite e coerenti con natura, modalità, condizioni soggettive e luoghi; nel caso il semplice richiamo ad uso lavorativo non è risultato idoneo a giustificare il porto del coltello nel contesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso risulti inammissibile senza assenza di colpa nella sua determinazione; applicata alla parte ricorrente.

  • art. 1140 cod. civ. (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamato per distinguere il concetto di possesso civile da quello di detenzione qualificata: ai fini della querela per furto il possesso deve essere inteso in senso ampio (detenzione qualificata), non richiedendo poteri di rappresentanza del proprietario.

Massime di principio

  • Un dipendente di un esercizio commerciale può proporre validamente querela per furto se è titolare di una detenzione qualificata della merce (potere autonomo di custodia/gestione), indipendentemente dai poteri formali di rappresentanza del datore di lavoro.
  • Per dimostrare il furto (anche tentato) la prova testimoniale diretta dell'addetto alla vigilanza che osserva la condotta dell'agente è altamente persuasiva, soprattutto se corroborata da elementi oggettivi (merce integra, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato).
  • Il semplice richiamo che un oggetto atto a offendere sia uno 'strumento di lavoro' non basta a giustificare il porto: occorre dimostrare esigenze concrete, corrispondenti alla natura, al luogo e alle modalità d'uso dell'oggetto.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e comparata di modalità, grado di colpevolezza e pericolo/danno; la presenza di un pericolo significativo (es. porto di un coltello durante un furto) rende improbabile il riconoscimento della particolare tenuità.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o meramente assertive portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro decisioni penali rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato errore procedurale.

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