Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona per violazione di legge e mancata motivazione in relazione a: 1) validità della querela proposta da un dipendente dell'esercizio commerciale (Brico Center); 2) affermazione di responsabilità per il possesso del coltello, che il ricorrente sosteneva fosse uno strumento di lavoro; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ritiene i motivi manifestamente infondati e privi della specificità richiesta: il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello, considerata logica, congrua e corretta in diritto. In particolare la Corte ha confermato che: 1) la querela del dipendente è valida perché il dipendente è titolare di una detenzione qualificata del bene (posizione che legittima la querela); 2) la prova del tentativo di furto è adeguata (testimonianza dell'addetto alla vigilanza, esame del materiale, testimonianza dei carabinieri sull'integrità dei prodotti) e la giustificazione del coltello come strumento di lavoro non è stata ritenuta convincente, posto che il porto del coltello in un esercizio commerciale, contestualmente al furto, non è compatibile con la sua funzione lavorativa; 3) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile perché la condotta non ha carattere di minima offensività, considerato il pericolo connesso al porto del coltello e la modalità complessiva del fatto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la valutazione complessiva della condotta evidenzia una non trascurabile offensività o un significativo pericolo; nel caso concreto il porto del coltello simultaneamente al tentativo di furto impedisce la qualificazione come fatto di particolare tenuità.
art. 133 cod. pen.
Criteri di valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha applicato tali criteri per escludere la tenuità, indicando quelli ritenuti rilevanti.
art. 4, co. 2, L. 110/1975
Il giustificato motivo per il porto di oggetti atti ad offendere richiede esigenze dell'agente corrispondenti a regole comportamentali lecite e coerenti con natura, modalità, condizioni soggettive e luoghi; nel caso il semplice richiamo ad uso lavorativo non è risultato idoneo a giustificare il porto del coltello nel contesto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso risulti inammissibile senza assenza di colpa nella sua determinazione; applicata alla parte ricorrente.
art. 1140 cod. civ. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato per distinguere il concetto di possesso civile da quello di detenzione qualificata: ai fini della querela per furto il possesso deve essere inteso in senso ampio (detenzione qualificata), non richiedendo poteri di rappresentanza del proprietario.
Massime di principio
- Un dipendente di un esercizio commerciale può proporre validamente querela per furto se è titolare di una detenzione qualificata della merce (potere autonomo di custodia/gestione), indipendentemente dai poteri formali di rappresentanza del datore di lavoro.
- Per dimostrare il furto (anche tentato) la prova testimoniale diretta dell'addetto alla vigilanza che osserva la condotta dell'agente è altamente persuasiva, soprattutto se corroborata da elementi oggettivi (merce integra, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato).
- Il semplice richiamo che un oggetto atto a offendere sia uno 'strumento di lavoro' non basta a giustificare il porto: occorre dimostrare esigenze concrete, corrispondenti alla natura, al luogo e alle modalità d'uso dell'oggetto.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e comparata di modalità, grado di colpevolezza e pericolo/danno; la presenza di un pericolo significativo (es. porto di un coltello durante un furto) rende improbabile il riconoscimento della particolare tenuità.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o meramente assertive portano all'inammissibilità del ricorso.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro decisioni penali rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato errore procedurale.
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