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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16661/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Catania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso di ottemperanza mirava all'esecuzione di una precedente sentenza che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1991-1992 (sentenza n. 647/5/17), applicando l'art. 9, comma 17, legge 27/12/2002 n.289. La Commissione aveva ritenuto che la sentenza esecutata fosse di mero accertamento e non contenesse un titolo condannatorio eseguibile; in cassazione il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (art.69 d.lgs. 546/1992, art.2909 c.c., artt.37-38 DPR 602/1973, art.70 d.lgs. 546/1992) per la mancata qualificazione del comando giudiziale e per la mancata integrazione del dictum ai fini esecutivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che il giudice dell'ottemperanza tributaria ha il potere e il dovere di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza passata in giudicato, compiendo gli accertamenti necessari per determinare la reale portata precettiva della decisione da attuare. La Corte ha sottolineato che i limiti al rimborso (es. limiti percentuali, risorse disponibili e provvedimenti direttoriali relativi all'art.16-octies) sono modalità attuative del diritto accertato e pertanto rientrano nella verifica del procedimento di attuazione. Di conseguenza la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza perché la sentenza d'origine sarebbe stata di mero accertamento, si è discostata dai principi di diritto e va cassata. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale affinché esegua le necessarie verifiche e determini l'attuazione del giudicato (con pronuncia anche sulle spese).

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma richiamata come fondamento del diritto al rimborso (90% IRPEF) riconosciuto nella sentenza di cognizione; il giudice dell'ottemperanza deve considerare tale norma nel determinare l'entità del rimborso da attuare.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo: la Corte chiarisce che la qualificazione della sentenza e l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza non possono essere negate quando la sentenza, pur non contenendo un precetto tipico del titolo esecutivo, riconosce un diritto che deve essere attuato; il giudice dell'ottemperanza può integrare e precisare il comando giudiziale.

  • art. 2909 cod. civ.

    Rilevato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del titolo; la Corte segnala che l'assenza di un titolo esecutivo formale non impedisce al giudice dell'ottemperanza di accertare e rendere esecutivi gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato.

  • artt. 37, comma 2 e 38, comma 3, D.P.R. 602/1973

    Norme relative ai rapporti esecutivi e ai poteri dell'Amministrazione tributaria; richiamate per contestare la tesi dell'Amministrazione che la sentenza fosse di mero accertamento e per rimarcare il dovere dell'ente di attuare la sentenza, ferma la possibilità che il giudice dell'ottemperanza verifichi i limiti di applicazione.

  • art. 70, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Rilevato dal ricorrente in relazione agli oneri di integrazione del dictum; la Corte indica che il giudice dell'ottemperanza può e deve integrare il contenuto della decisione definitiva per consentirne l'attuazione.

  • art. 16-octies

    Richiamato dalla Corte in relazione alla verifica delle risorse disponibili per il rimborso: i limiti derivanti da previsioni di carattere finanziario determinano modalità attuative del diritto e devono essere considerate dal giudice dell'ottemperanza nella determinazione dell'erogazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza in materia tributaria ha natura attuativa: il giudice può enucleare, precisare e integrare il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato per assicurarne la piena attuazione, anche se la sentenza non contiene un precetto tipico di titolo esecutivo.
  • I limiti o le modalità del rimborso (quali percentuali riconosciute, plafond di risorse o provvedimenti direttoriali) sono modalità di attuazione del diritto sostanziale accertato e devono essere verificate in sede di esecuzione/ottemperanza, non costituendo di per sé ostacolo all'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attuare spontaneamente le statuizioni della sentenza definitiva; ove ciò non avvenga, il giudice dell'ottemperanza deve compiere gli accertamenti necessari e può avvalersi, se del caso, dell'istituto del commissario ad acta per ottenere l'esecuzione.
  • Un provvedimento giudiziale di accertamento del diritto al rimborso non può essere automaticamente qualificato come ‘mero accertamento’ da cui discenderebbe l'inammissibilità dell'ottemperanza: occorre valutare la portata precettiva della sentenza e la sua idoneità a fondare un comando eseguibile.
  • Nel proporre ricorso per ottemperanza è utile indicare chiaramente l'oggetto dell'esecuzione richiesta e allegare la sentenza definitiva, pur avendo il giudice potestà ricostruttiva per definire l'esatto contenuto degli obblighi da attuare.

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