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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31620/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena è stata quindi lasciata ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. L'unico motivo deduceva l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, sostanzialmente censurando la misura della sanzione e la valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini della mitigazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il relativo obbligo motivazionale è soddisfatto quando il giudice dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con formule sintetiche, salvo il caso di pena notevolmente superiore alla media edittale. Nel caso concreto, la motivazione di merito è stata ritenuta puntualmente assolto, con specifico riferimento al mancato rilievo attenuante della confessione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono il parametro che il giudice di merito deve richiamare per motivare la determinazione della pena; una motivazione sintetica può essere sufficiente, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.

  • cod. pen.

    Richiamato in relazione alla quantificazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'obbligo di motivazione sulla pena è assolto anche con formule sintetiche, purché sia riconoscibile il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Una motivazione più analitica sulla pena è necessaria soltanto quando la sanzione irrogata si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
  • La mancata valorizzazione di elementi invocati dalla difesa, come la confessione, non integra di per sé vizio di legittimità se la scelta del giudice di merito è sorretta da motivazione immune da illogicità manifeste.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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