Cassazione Civile, Sentenza n. 30265/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, sostenendo che il requisito di anzianità contributiva richiesto (35 anni, secondo la sua interpretazione) dovesse computarsi includendo anche i periodi coperti da contribuzione figurativa, sulla base dell'uso dell'avverbio "esclusivamente" nel comma 10. Impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda ritenendo che alla contribuzione utile per l'accesso alla pensione anticipata non dovessero essere computati i contributi figurativi e che la ricorrente, al momento della domanda, avesse solo 26 anni di contribuzione effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni profili per mescolanza di mezzi d'impugnazione e per la presenza di una doppia conforme, e nel merito ha ritenuto infondate le censure. Sul piano interpretativo ha confermato la lettura letterale e sistematica dei commi 10 e 11 dell'art. 24 della legge n. 214/2011, sottolineando che la riforma Monti-Fornero mira a disincentivare il pensionamento anticipato e che il legislatore intendeva conteggiare ai fini dell'anzianità minima solo la "contribuzione effettiva". Ha ricordato che il comma 10 stabilisce, per coloro che maturano i requisiti dal 1.1.2012, soglie elevate (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne) e che il comma 11 disciplina i soggetti con primo accredito successivo al 1.1.1996 (calcolo contributivo), richiedendo anche il requisito anagrafico (63 anni) insieme ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Poiché la ricorrente non aveva i requisiti (solo 26 anni di contribuzione effettiva alla data della domanda), il ricorso è stato respinto. Le spese di cassazione sono compensate; è dato atto dell'obbligo, se dovuto, per la ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011)
"esclusivamente"; "42 anni e 1 mese (uomini) e 41 anni e 1 mese (donne)"; "20 anni di contribuzione effettiva"
Il comma 10 richiede, per le decorrenze dal 1.1.2012, anzianità contributiva elevata (42+1 mesi uomini; 41+1 mesi donne) e la parola "esclusivamente" è interpretata in senso restrittivo: ai fini della misura dell'anzianità si computano solo i contributi "effettivi". Il comma 11, per i primi accrediti post 1.1.1996, reintroduce il requisito anagrafico (63 anni) ma richiede comunque almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
legge n. 214/2011 (riforma Monti-Fornero)
La riforma ha inasprito le condizioni di accesso alla pensione anticipata con finalità disincentivante e uniformazione del sistema; va letta sistematicamente con gli artt. richiamati per escludere conteggi agevolativi non espressamente previsti (es. figurativi).
legge n. 335/1995 (riforma del sistema previdenziale)
Richiamata a titolo storico e sistematico: ha introdotto il metodo contributivo cui la riforma del 2011 ha portato a compimento, influenzando la disciplina dell'accesso alle pensioni e il trattamento dei periodi contributivi.
legge n. 153/1969, art. 22
Citata nella motivazione di merito (Corte d'appello) come riferimento storico al requisito di 35 anni di contribuzione effettiva; la Cassazione osserva che la riforma successiva ha ridefinito i requisiti per l'anticipazione pensionistica.
art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
Riferimento ai criteri gerarchici di interpretazione delle norme invocato dalla ricorrente; la Corte ricorda che l'interpretazione deve rispettare il contesto sistematico e la finalità della riforma, non può invertire il senso letterale e funzionale delle disposizioni impugnate.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
"comma 1-quater" e "comma 1-bis"
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalle modifiche normative citate.
legge n. 243/2004
Richiamata per ricordare che la riforma del 2011 ha abolito il requisito dell'età minima introdotto dalla legge 243/2004 in favore di meccanismi diversi di disciplina dell'anticipazione pensionistica.
Massime di principio
- Ai fini della pensione anticipata prevista dall'art. 24 (riforma Monti-Fornero) si computano, di norma, solo i contributi "effettivi"; i periodi di contribuzione figurativa non sono considerati per raggiungere l'anzianità minima richiesta salvo espressa previsione normativa.
- Per le decorrenze dal 1.1.2012 il requisito contributivo è molto stringente (42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne) e va interpretato restrittivamente in funzione della finalità disincentivante della riforma.
- Per i soggetti il cui primo accredito contributivo è successivo al 1.1.1996 (calcolo contributivo "puro"), l'accesso all'anticipata è disciplinato dal comma 11: è previsto anche un requisito anagrafico (63 anni) insieme ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
- Nelle impugnazioni è importante non mescolare impropriamente i mezzi di doglianza e contestare puntualmente la motivazione: le decisioni conformi dei giudici di merito (doppia conforme) riducono significativamente le possibilità di cassazione.
- In pratica, chi valuti la propria posizione per una pensione anticipata deve verificare distintamente: 1) data del primo accredito contributivo; 2) tipologia dei periodi (effettivi vs figurativi); 3) requisiti anagrafici e contributivi specifici applicabili al proprio caso.
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