Cassazione Penale, Sentenza n. 40048/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il D.M. 15/07/2021 di proroga biennale del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione si fonda in modo stereotipato sulla sola storia criminale e non su elementi attuali di collegamento con l'organizzazione, che dal 2008 non risulterebbe coinvolto in nuovi procedimenti, e che il trattenimento della corrispondenza è neutro in assenza di informazioni sul contenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti relativi all'art. 41-bis (comma 2-sexies): la Corte può valutare solo violazioni di legge o la mancanza/apparenza della motivazione. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che si è basata su informative di DDA Napoli, DIA e Comando Generale dei Carabinieri, ha evidenziato l'attuale operatività del clan dei Casalesi (frazione Bidognetti), il ruolo apicale di Franco, la lunga latitanza fino al 2009 e l'assenza di segni di dissociazione o rielaborazione critico-valoriale. Pertanto la proroga del regime 41-bis è stata ritenuta giustificata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (regime detentivo differenziato)
Fondamento normativo della misura detentiva prorogata; la sua applicazione e proroga possono essere motivate sulla base della persistenza del vincolo associativo e del ruolo del detenuto nella organizzazione mafiosa
comma 2-sexies (limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla proroga/applicazione del 41-bis)
Limita la cognizione della Cassazione alle sole violazioni di legge e ai casi di motivazione assente o meramente apparente, escludendo una revisione di merito o della valutazione probatoria compiuta dal giudice di sorveglianza
art. 125 cod. proc. pen. (requisiti della motivazione)
La motivazione deve avere i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; la Corte può censurare solo la sua assenza o la sua apparente inconsistenza tale da renderla incomprensibile
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzioni per il ricorrente)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto infondato e sussistono profili di colpa
Sezioni giurisprudenziali citate (es. Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258 - "Cospito"; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - "Pellegrino"; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003 - "Ganci"; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014 - "Trigila")
Giurisprudenza di legittimità che conferma il limite del sindacato della Cassazione sulle proroghe/applicazioni del 41-bis e delinea i confini del controllo sulla motivazione (solo assenza o mera apparenza) e sull'impossibilità di riqualificare il materiale probatorio di merito
Corte Cost. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale sulla possibilità di condannare il ricorrente a rifondere somme quando ricorso manifestamente infondato evidenzi profili di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti di applicazione o proroga del 41-bis, ha un sindacato limitato: può censurare solo violazioni di legge e la mancanza o l'apparenza della motivazione, non la valutazione di merito o la valutazione probatoria del Tribunale di Sorveglianza
- La valutazione della persistenza del pericolo associativo può fondarsi su elementi biografici, informative di autorità investigative e sul ruolo ricoperto nell'organizzazione (es. incarichi apicali, lunga latitanza), specialmente se l'organizzazione è ancora operativa
- La semplice assenza di nuovi processi o condanne non è di per sé sufficiente a dimostrare la dissociazione o la rielaborazione positiva del percorso criminale: è necessario produrre elementi chiari e specifici di distacco dall'associazione
- Il trattenimento della corrispondenza può costituire indizio rilevante ma, da solo, non si ritiene decisivo se gli altri elementi (informative, ruolo apicale, storia criminale) confortano il giudizio di pericolosità attuale
- Per impugnare efficacemente una proroga del 41-bis occorre dimostrare errori di diritto, motivazione assente o merificatamente apparente, o produrre prove concrete di dissociazione/recupero; un attacco basato solo su una diversa valutazione del materiale probatorio è destinato a essere dichiarato inammissibile
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