Sentenza del 26/05/2016 n. 354 - Corte di Giustizia CEE
Sistema comune dell'IVA - Direttiva 2006/112/CE - Autoliquidazione - Articolo 198, paragrafo 2 - Materiale d'oro o prodotti semilavorati - Nozione - Articolo 199, paragrafo 1, lettera d), e allegato VI - Materiali di recupero, rottami e avanzi - Lingotti prodotti dalla fusione di oggetti e avanzi diversi, per estrazione di oro della purezza uguale o superiore a 325 millesimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva acquistato 24 lingotti ottenuti dalla fusione grezza e casuale di oro vecchio, oggetti metallici, residui industriali e altri materiali, con un tenore d'oro di circa 500-600 millesimi. Aveva versato l'IVA al fornitore e ne aveva chiesto la detrazione. L'Amministrazione finanziaria l'aveva negata ritenendo applicabile il regime di autoliquidazione previsto per il materiale d'oro o i prodotti semilavorati con purezza almeno pari a 325 millesimi. La ricorrente sosteneva invece che i lingotti fossero materiali di recupero o avanzi soggetti, eventualmente, al diverso regime dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE si applica anche alla cessione di lingotti prodotti dalla fusione di avanzi e oggetti metallici diversi, contenenti materiali non metallici e sostanze varie, purché il tenore d'oro sia almeno pari a 325 millesimi. È quindi irrilevante che i lingotti non siano utilizzabili direttamente e debbano essere ulteriormente trattati per separare ed estrarre l'oro. La decisione non attribuisce direttamente le spese, che devono essere regolate dal giudice nazionale. La pronuncia pregiudiziale ha confermato l'interpretazione favorevole all'applicazione dell'autoliquidazione; nel procedimento nazionale, le precedenti decisioni sfavorevoli alla ricorrente risultano pertanto coerenti con tale interpretazione.
Norme richiamate
Articolo 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE
Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (...) è effettuata da un soggetto passivo (...), gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.
La disposizione comprende anche lingotti grezzi ottenuti dalla fusione di rottami, avanzi e materiali eterogenei, quando il loro tenore d'oro raggiunge almeno 325 millesimi. La purezza dell'oro è il criterio decisivo, anche se il bene richiede ulteriori lavorazioni e non è utilizzabile direttamente.
Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa.
Costituisce la regola generale di responsabilità del cedente per l'IVA; il regime dell'articolo 198 rappresenta un'eccezione e deve essere interpretato restrittivamente, senza però comprometterne l'efficacia.
Articolo 199, paragrafo 1, lettera d), e allegato VI della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate (...) cessioni di materiali di recupero, rottami e avanzi.
Il regime riguarda materiali di recupero, rottami e avanzi, anche dopo trasformazioni come la fusione in lingotti. Tuttavia, non esclude necessariamente l'applicazione dell'articolo 198, paragrafo 2, che può operare come disciplina speciale per i materiali d'oro con purezza almeno pari a 325 millesimi.
Articolo 46, paragrafo 1, punto 4, della legge IVA danese
L'imposta è dovuta dal destinatario (...) se (...) riceve (...) materiale d'oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
La Danimarca ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 198, paragrafo 2, designando l'acquirente come debitore dell'IVA per le cessioni di materiale d'oro o prodotti semilavorati sopra la soglia prevista.
Considerando 42 della direttiva 2006/112/CE
Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.
I meccanismi di autoliquidazione perseguono finalità antifrode e di semplificazione, elementi rilevanti per interpretare l'ambito delle disposizioni.
Considerando 55 della direttiva 2006/112/CE
Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l'onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l'acquirente quale debitore dell'imposta.
Il rischio di frode è collegato all'elevato valore dell'oro rispetto alle sue dimensioni e aumenta con la purezza; ciò giustifica un'interpretazione che includa anche materiali d'oro grezzi o intermedi.
Massime di principio
- Per stabilire se una cessione di oro rientra nell'autoliquidazione, il dato centrale è il tenore d'oro: se è almeno pari a 325 millesimi e il bene non è un prodotto finito, l'articolo 198, paragrafo 2, può applicarsi anche a materiali eterogenei e ottenuti da rottami.
- Il fatto che il materiale sia stato prodotto dalla fusione di avanzi o rottami non lo sottrae automaticamente al regime speciale dell'oro; l'articolo 198, paragrafo 2, può prevalere come disciplina speciale rispetto al regime generale dei materiali di recupero.
- La destinazione al successivo recupero dell'oro e la necessità di ulteriori trattamenti non escludono la qualificazione come materiale d'oro o prodotto semilavorato.
- L'autoliquidazione opera solo se lo Stato membro ha esercitato la relativa facoltà e secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale.
- In presenza di materiali con purezza inferiore a 325 millesimi, l'eventuale applicazione dell'autoliquidazione per rottami o materiali di recupero dipende invece dall'attuazione nazionale dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), e dell'allegato VI.
- La verifica concreta richiede documentazione sulla composizione, sulla purezza, sulla natura del bene, sulle lavorazioni effettuate e sulla normativa nazionale applicabile al momento dell'operazione.
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