Cassazione Penale, Sentenza n. 22466/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per i semestri dal 18/06/2009 al 18/12/2018. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 54 L. 26/7/1975 n. 354 e carenza/manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale ha dato rilievo esclusivo alle indicazioni formali del casellario e alle imputazioni degli illeciti associativi (416-bis c.p.) senza verificare, tramite le sentenze di merito, il tempus commissi delicti e la reale durata della partecipazione ai sodalizi per i singoli semestri valutati; in sostanza contesta che non vi fossero elementi per ritenere la partecipazione continuativa dal 2010 al 2016 e che il Tribunale non abbia valutato frazionatamente ciascun semestre come richiesto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha fondato il diniego solo sul certificato del casellario e sulle imputazioni formali, senza esaminare le sentenze di merito e senza accertare se i fatti accertati nelle condanne per 416-bis siano anteriori o successivi all'ingresso in carcere e quale sia stata la durata effettiva del vincolo associativo. La Corte ha richiamato il principio per cui la partecipazione a un sodalizio mafioso, pur potendo ostare alla liberazione anticipata, richiede in sede di sorveglianza un autonomo accertamento dell'attualità e dell'effettività dei collegamenti e che ciascun semestre deve essere valutato frazionatamente; ha pertanto ordinato un nuovo giudizio conforme a tali criteri.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione va fatta per ciascun semestre con attenzione alla disponibilità mostrata dall'interessato verso il trattamento e non solo ai risultati formali.
codice penale
La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è incompatibile con reale adesione al trattamento rieducativo solo se ne sia accertata l'attualità ed effettività; in sede di sorveglianza va verificata la durata e la persistenza dei legami, non basta il mero dato imputativo o un atteggiamento 'psichico'.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017 (Melodia); Sez. 1, n. 3870 del 25/05/1999 (Molè) e altre pronunce richiamate
Occorre un autonomo accertamento in sede di sorveglianza circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; la partecipazione mafiosa non preclude automaticamente il beneficio per i semestri in cui il vincolo non risulti in atto; il giudice deve valutare frazionatamente ogni periodo richiesto.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre, privilegiando la concreta disponibilità del detenuto all'opera rieducativa più che il solo risultato formale.
- Se la negazione del beneficio è motivata con la partecipazione a reati associativi (416-bis), il giudice di sorveglianza deve accertare, esaminando le sentenze di merito, la durata e la temporalità effettiva della partecipazione al sodalizio, non potendo basarsi solo sul casellario o sulle imputazioni formali.
- La presenza di reati particolarmente gravi può riverberarsi su più semestri, ma tale collegamento va motivato e non può essere declinato automaticamente senza verifica degli elementi di fatto per ciascun periodo.
- Il giudice di sorveglianza ha il potere/dovere di una cognizione incidentale dei fatti per valutare l'attualità dei legami mafiosi, pur rispettando i limiti del giudicato penale; deve dunque integrare il dato formale con l'analisi delle sentenze e delle risultanze probatorie.
- In caso di decisione negativa fondata su elementi formali o non adeguatamente motivata, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio affinché sia svolto un nuovo esame conforme ai principi sopra indicati.
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