Sentenza del 15/05/2015 n. 9962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a maggiori Irpef, Irap e Iva per gli anni 2001, 2002 e 2003. L'Amministrazione sosteneva che il contratto di appalto stipulato con Eurofer s.r.l. dissimulasse un'intermediazione vietata di manodopera e che i lavoratori dovessero essere considerati dipendenti effettivi del contribuente. Di conseguenza, il contribuente avrebbe dovuto adempiere agli obblighi fiscali del sostituto d'imposta e non avrebbe potuto detrarre l'Iva indicata nelle fatture dell'intermediaria né dedurre i relativi costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, qualora sia accertata un'intermediazione illecita di manodopera, i lavoratori sono considerati dipendenti dell'impresa che utilizza effettivamente le loro prestazioni, anche se questa non ha corrisposto direttamente le retribuzioni. Su tale impresa gravano quindi gli obblighi fiscali del datore di lavoro, comprese le ritenute d'acconto. Inoltre, la fatturazione delle prestazioni da parte dell'intermediario non consente all'impresa utilizzatrice di detrarre l'Iva o dedurre i costi, in assenza di un valido rapporto contrattuale con l'intermediario. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che dovrà accertare concretamente la sussistenza dell'intermediazione vietata, motivare adeguatamente la decisione e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1
I prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni.
In caso di intermediazione illecita di manodopera, il rapporto di lavoro viene imputato direttamente all'impresa che utilizza concretamente i lavoratori, alla quale fanno capo gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, normativi e fiscali.
D.P.R. 22 settembre 1973, n. 600, art. 23, comma 1
Obblighi del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni.
L'impresa utilizzatrice dei lavoratori, se questi sono considerati suoi dipendenti per effetto dell'intermediazione illecita, deve effettuare e versare le ritenute fiscali sulle relative retribuzioni, anche se non le ha materialmente pagate.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto sussistenti sia la violazione o falsa applicazione delle norme sull'intermediazione di manodopera e sugli obblighi fiscali, sia l'omessa motivazione della sentenza regionale su una questione decisiva.
Massime di principio
- Quando un contratto formalmente qualificato come appalto nasconde una mera fornitura di personale, occorre verificare chi dirige, organizza e utilizza effettivamente i lavoratori: tale soggetto può essere considerato il loro datore di lavoro effettivo.
- L'assenza di un pagamento diretto delle retribuzioni da parte dell'impresa utilizzatrice non esclude automaticamente gli obblighi fiscali del sostituto d'imposta, se viene accertata l'intermediazione illecita.
- In presenza di un'intermediazione vietata, le fatture emesse dall'intermediario possono essere prive di efficacia ai fini della detrazione dell'Iva e della deduzione dei costi, perché manca un valido rapporto contrattuale per le prestazioni fatturate.
- Il giudice deve accertare concretamente la sussistenza dell'intermediazione illecita e motivare espressamente su tale punto; non può considerare la questione irrilevante ai fini tributari.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio applicando i principi indicati dalla Corte.
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