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Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di un’autorizzazione NCC, motivata dalla ritenuta mancata disponibilità giuridica della rimessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di approvazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione di licenze taxi e autorizzazioni NCC, nonché i verbali della Consulta comunale Taxi e Noleggio con conducente che avevano qualificato negativamente la sua posizione, disponendone l’esclusione per mancata disponibilità giuridica della rimessa nei termini previsti. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto un contratto di comodato del 5 settembre 2025 relativo alla rimessa indicata nella domanda, sostenendo che tale contratto costituisse titolo idoneo a dimostrarne la disponibilità giuridica. Il giudice ha rilevato che il comodato è astrattamente idoneo a fondare la disponibilità di un immobile e che la registrazione tardiva presso l’Agenzia delle entrate non incide, nella fattispecie, sulla validità e sull’efficacia del contratto, essendo il comodato immobiliare soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Ha tuttavia ritenuto decisiva la natura del bene: la rimessa richiesta dalla disciplina del servizio NCC deve essere un locale coperto idoneo al ricovero, alla custodia e alla manutenzione dei veicoli, riconducibile catastalmente alle categorie C6 o C7. Il sito indicato dal ricorrente risultava invece classificato catastalmente come area scoperta di pertinenza in classe A7, non riconducibile alla nozione tecnico-giuridica di rimessa.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris. Il TAR ha distinto tra l’idoneità astratta del titolo di godimento e l’idoneità oggettiva del bene: il comodato prodotto può validamente attribuire la disponibilità giuridica dell’area, ma non è sufficiente perché l’area stessa, essendo scoperta e priva di copertura strutturale, non possiede le caratteristiche sostanziali richieste per una rimessa ai fini del servizio NCC. Il requisito previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992 riguarda infatti la natura del bene e non soltanto la validità del titolo. Sebbene la classificazione catastale dell’area non fosse stata esplicitata nella motivazione del provvedimento, ma fosse stata dedotta dall’Amministrazione nelle difese processuali, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso dalla reiezione dell’istanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    Richiede, ai fini del servizio NCC, la disponibilità giuridica di una rimessa avente caratteristiche sostanziali compatibili con la funzione di ricovero, custodia e manutenzione dei veicoli.

  • art. 3 d.P.R. 131/1986

    Il comodato immobiliare è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e non entro un termine fisso; la registrazione tardiva non incide sulla validità e sull’efficacia del contratto ai fini della controversia.

  • art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990

    Consente di non annullare il provvedimento quando, per la natura vincolata dell’esito, è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, anche se l’accertamento decisivo non era esplicitato nella motivazione ma è emerso dalle difese dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’assegnazione di un’autorizzazione NCC, la disponibilità giuridica della rimessa richiede sia un titolo di godimento valido sia che il bene oggetto del titolo possieda le caratteristiche oggettive della rimessa, quale locale coperto idoneo al ricovero, alla custodia e alla manutenzione dei veicoli.
  • La disponibilità giuridica di un’area scoperta o di un cortile privo di copertura strutturale non soddisfa il requisito della rimessa richiesto dalla disciplina del trasporto pubblico non di linea, anche quando tale disponibilità sia fondata su un contratto valido.
  • La registrazione tardiva di un contratto di comodato immobiliare non compromette, di per sé, la validità o l’efficacia del contratto quando la registrazione è richiesta soltanto in caso d’uso e non entro un termine fisso.
  • Quando la natura vincolata dell’esito dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, il giudice può applicare l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 anche se l’elemento decisivo dell’accertamento non è indicato nella motivazione dell’atto, ma risulta dagli atti del giudizio e dalle difese dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttive
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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