Cassazione Civile, Ordinanza n. 01241/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da un agente per far accertare l'esistenza di un rapporto di agenzia sorto con una società in nome collettivo e poi proseguito con un'altra società, entrambe riconducibili allo stesso nucleo familiare, e per ottenere il pagamento di provvigioni non corrisposte, l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di cessazione del rapporto e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte le pretese, condannando i soci delle società cancellate al pagamento di provvigioni e indennità ex art. 1751 c.c., ritenendo che il rapporto di agenzia avesse prodotto un incremento stabile degli affari e che, dopo la cancellazione della società, i soci rispondessero delle obbligazioni sociali. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sul quantum delle provvigioni; omesso esame di un credito asseritamente incontestato che avrebbe inciso sulle differenze provvigionali; violazione degli artt. 1751 e 2697 c.c. sul riconoscimento dell'indennità di cessazione; violazione dell'art. 1751 c.c. per difetto di prova della correlazione tra showroom e incremento di fatturato; violazione dell'art. 2495 c.c. e omessa pronuncia sulla responsabilità personale dei soci, assumendo che in sede di bilancio finale di liquidazione non avessero riscosso alcuna somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo motivo e ha accolto il quinto e il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito non aveva esaminato la decisiva eccezione relativa al fatto che i soci della società cancellata non avessero percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione, circostanza rilevante ai fini della loro responsabilità ex art. 2495 c.c.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera rivalutazione delle prove o per l'omessa considerazione di elementi istruttori
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
può fondare il ricorso solo in presenza di nullità processuali o di motivazione mancante nei limiti costituzionali
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove
art. 116 c.p.c.
non è violato per il solo fatto che il giudice di merito valuti liberamente il materiale istruttorio e aderisca alla CTU
art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
la censura è ammissibile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
art. 1751 c.c.
l'indennità di cessazione spetta se ricorrono i requisiti dell'incremento degli affari e dei vantaggi persistenti per il preponente dopo la cessazione del rapporto
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda segue la regola generale della prova; nel caso dell'indennità ex art. 1751 c.c. la prova dei presupposti grava sull'agente, mentre il preponente deve provare eventuali elementi contrari
art. 2495 c.c.
"... i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ..."
dopo la cancellazione della società l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci entro il limite di quanto da essi effettivamente riscosso in sede di liquidazione; il creditore deve provare tale riscossione quale elemento costitutivo della pretesa verso i soci
art. 12 disp. prel. cod. civ.
richiamato per interpretare la norma sul vizio di motivazione in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non è stato ritenuto dovuto nel caso concreto
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tale valore non hanno; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è, di regola, sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, salvo il controllo nei ristretti limiti consentiti sul piano della plausibilità e coerenza logica.
- L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia richiede la verifica congiunta dei presupposti legali: incremento degli affari procurati dall'agente e permanenza, dopo la cessazione, di vantaggi sostanziali per il preponente.
- Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci solo nei limiti di quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la prova di tale riscossione grava sul creditore che agisce contro i soci.
- Il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un'eccezione specificamente dedotta e decisiva sulla limitazione della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. integra un vizio censurabile in cassazione e impone la cassazione con rinvio.
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