Cassazione Penale, Sentenza n. 19319/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 303, comma 1, lett. c) n. 3, 303, comma 4, lett. c, e 304, comma 2, cod. proc. pen. Sosteneva che il Tribunale avrebbe erroneamente computato il termine massimo di custodia in anni 9 includendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, che invece era stata esclusa dal giudice di merito; a fronte di tale esclusione, secondo la difesa, il termine di fase tra la sentenza di primo grado e quella di appello (art. 303, comma 1, lett. c) n. 3) era già interamente decorso (anni 1 e mesi 6, aumentabili fino a 2), rendendo inefficace la custodia cautelare. Contestava altresì la rilevanza del successivo provvedimento adottato ex art. 307 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, trattandosi di un giudizio di rinvio, si applica l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., per cui i termini di fase ricominciano dalla data del provvedimento che ha disposto il rinvio. Ha inoltre precisato che la cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'appello solo con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis; ciò non ha inciso sull'irrevocabilità della condanna per il reato ai sensi del comma secondo, aggravato ai sensi del comma quarto, per il quale la pena massima è di anni 26. Per tale profilo si applica il termine massimo previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c) (anni 6, aumentabili sino a 9 in presenza di sospensioni). Avendo il Tribunale correttamente computato le sospensioni (anni 2, mesi 3, giorni 16) e constatato che il termine massimo complessivo non era decorso, l'ordinanza che ha ripristinato la custodia cautelare è risultata legittima. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il successivo provvedimento ex art. 307, comma 1-bis. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (comma secondo)
Riferimento al reato per cui è stata dichiarata irrevocabile la condanna; la norma definisce il delitto associativo cui si riferisce la pena massima considerata per il calcolo dei termini di custodia.
art. 416-bis cod. pen. (comma quarto)
Aggravante applicata nella condanna irrevocabile; determina la pena massima (anni 26) utilizzata per individuare il termine massimo di custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c).
art. 416-bis cod. pen. (comma sesto)
Aggravante la cui sussistenza è stata oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione; la sua esclusione non ha fatto venire meno la condanna per il reato base agli effetti del computo dei termini nella vicenda concreta.
art. 303 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c) n.3)
Termine di fase tipico (intervallo fra sentenza di primo grado e sentenza di appello) invocato dalla difesa come già decorso; la Corte ha ritenuto che, per il caso di rinvio, non possa essere semplicemente invocato perché i termini sono riavviati dall'atto di rinvio (art. 303, comma 2).
art. 303 cod. proc. pen. (comma 2)
Applicazione diretta: nei giudizi di rinvio i termini di fase ricominciano dalla data del provvedimento che ha disposto il rinvio o il regresso; principio centrale per rigettare la censura sulla decorrenza dei termini.
art. 303 cod. proc. pen. (comma 4, lett. c)
Stabilisce il termine massimo complessivo di custodia cautelare in relazione alla pena massima comminata; applicata nel caso concreto (pena massima 26 anni) per fissare il limite a 6 anni, aumentabile fino a 9 con sospensioni, da cui è derivata la legittimità del ripristino della custodia.
art. 303 cod. proc. pen. (comma 4, lett. b)
Richiamata nel contrasto di interpretazioni dalla difesa, la Corte ha invece confermato la correttezza dell'applicazione della lett. c) alla fattispecie concreta.
art. 304 cod. proc. pen. (comma 2)
Norma citata dalla difesa; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che muovono anche da una diversa interpretazione di questa disposizione rispetto al complesso dei termini in presenza di rinvio.
art. 307 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Provvedimento successivo che aveva disposto misure non detentive cumulative (divieto di espatrio, obbligo di dimora, divieto di uscire in ore notturne): la Corte ha ritenuto che tale provvedimento incidentale non possa incidere sulla legittimità del ripristino della custodia cautelare deciso in base al computo dei termini.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio (giudizio di rinvio) si applica l'art. 303, comma 2: i termini di fase ricominciano dalla data del provvedimento che ha disposto il rinvio o il regresso; non si può computare come decorso il termine intercorrente precedente se il giudizio è stato rinviato.
- Se la cassazione annulla solo la valutazione di una specifica aggravante, ma lascia irrevocabile la condanna per il reato di base (eventualmente aggravato differentemente), il calcolo del termine massimo di custodia cautelare va fatto sulla base della pena massima ancora rilevante per quel reato.
- Il termine massimo di custodia previsto dall'art. 303, comma 4, dipende dalla pena massima applicabile: identificata la pena massima residua, si applicano i limiti previsti (con possibile aumento in presenza di sospensioni), e le sospensioni computate interrompono/estendono il termine complessivo.
- I provvedimenti successivi di natura cautelare non detentiva (ex art. 307) adottati dopo l'ordinanza impugnata non incidono retroattivamente sul corretto calcolo dei termini di custodia già effettuato; la rilevanza è limitata ai presupposti in base ai quali la custodia è stata valutata.
- Nelle impugnazioni sulla legittimità della custodia cautelare è fondamentale verificare (1) quale titolo penale sia rimasto irrevocabile dopo eventuali interventi della Cassazione e (2) quale disposizione sui termini di fase trovi applicazione (ordinario vs. rinvio), perché errori di premessa sul punto determinano l'insussistenza dei motivi.
- Quando si contesta il decorso dei termini, occorre documentare con precisione le sospensioni, le eventuali interruzioni e la data da cui i termini devono essere fatti decorrere: mere asserzioni sulla decorrenza sono inefficaci se non confrontate con le regole speciali (es. art. 303, comma 2) applicabili al caso.
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