Cassazione Penale, Sentenza n. 23387/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza dell'11/02/2025 della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale del 19/05/2020. Il motivo principale del ricorso era la mancata conoscenza del procedimento per assenza di valida notifica: si sostenne che Kvirkvelia non aveva mai eletto domicilio né nominato difensore nel procedimento che aveva portato alla sentenza del 2020, che l'unica indicazione di domicilio si riferiva a un diverso procedimento conclusosi nel 2014, e che l'imputato era stato espulso e non si trovava in Italia nel periodo delle notifiche, quindi non era presente al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile. Ha ritenuto provata la conoscenza del giudizio di primo grado da parte dell'imputato, atteso che era stata fatta elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (avv. Paglino) con riferimento agli atti relativi all'arresto del 19/10/2014 e che presso tale difensore erano state regolarmente notificate le comunicazioni inerenti anche al procedimento poi terminato con la sentenza del 19/05/2020. Sulla base dell'art. 629-bis c.p.p. (già 625-ter) la Corte ha escluso l'invocata ignoranza incolpevole e ha ritenuto che il ricorrente si sia volontariamente sottratto al processo; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p. (già 625-ter)
Norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza: esclude l'accesso a un nuovo giudizio per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; pone l'onere probatorio sulla parte che chiede la rescissione di dimostrare l'incolpevole ignoranza dell'esistenza del processo.
art. 616 c.p.p.
Prevede che la parte privata che propone un ricorso, se questo viene rigettato, possa essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; la norma è stata applicata per imporre le spese al ricorrente.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore e le notifiche dirette al difensore sono di norma considerate prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Chi invoca la rescissione del giudicato per 'ignoranza incolpevole' ha l'onere di provare concretamente di non essere stato informato: la semplice asserzione di assenza dal territorio non è sufficiente senza documentazione probatoria.
- Se più procedimenti originano dagli stessi fatti, l'elezione di domicilio effettuata in relazione a uno di essi può estendersi e rilevare anche per gli altri procedimenti collegati.
- La condotta che dimostra una volontaria sottrazione al processo (es. mancata cura di domiciliari notifica presso il difensore) rende improbabile l'accoglimento di richieste di riapertura per mancata conoscenza.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe è opportuno nominare difensore di fiducia o comunicare tempestivamente un domicilio valido, conservare prove di effettiva assenza dall'Italia e impugnare immediatamente eventuali notifiche viziate con prove specifiche.
- Il rigetto di un ricorso può comportare la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →