Ordinanza n. 301/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancata dimostrazione della capacità tecnica e professionale, nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione con cui la stazione appaltante l’ha esclusa da una procedura aperta telematica, a lotto unico indivisibile, per l’affidamento di una fornitura in modalità di service. L’esclusione è stata adottata dopo che la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, chiedendo la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, ritenuto carente nel DGUE, nonché i contratti stipulati e le fatture quietanzate relativi alle forniture analoghe effettuate negli ultimi dieci anni. La ricorrente ha contestato gli atti di attivazione del soccorso istruttorio e l’esclusione, nonché, con motivi aggiunti, il successivo rigetto dell’istanza di riesame.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’esclusione fosse giustificata dalla mancata dimostrazione, mediante idonea documentazione, delle forniture analoghe eseguite negli ultimi dieci anni. La sola autodichiarazione del requisito non è stata ritenuta sufficiente e la ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta neppure nella fase di soccorso istruttorio. La valutazione è limitata alla fase cautelare; le spese sono state riservate al merito.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 36/2023
gara comunitaria a procedura aperta telematica su piattaforma EmPULIA
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura telematica di gara, senza ulteriore interpretazione nella motivazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare e della decisione sull’istanza di sospensione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la mera autodichiarazione del possesso di un requisito di capacità tecnica e professionale non esaurisce necessariamente l’onere di comprova quando la stazione appaltante richieda idonea documentazione a sostegno del requisito dichiarato.
- La mancata produzione della documentazione richiesta per comprovare forniture analoghe, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, può giustificare l’esclusione dalla gara per difetto di dimostrazione della capacità tecnica e professionale.
- Il soccorso istruttorio non esonera il concorrente dall’obbligo di fornire, entro il termine assegnato, la documentazione necessaria a comprovare un requisito dichiarato ma non adeguatamente documentato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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