Sentenza del 18/05/2016 n. 4418 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini d'accertamento - Rilevanza penale delle violazioni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non valida nella parte in cui applicava il raddoppio dei termini all'IRAP. L'accertamento IRAP doveva quindi rispettare i termini ordinari, senza poter beneficiare del prolungamento derivante dalla presunta rilevanza penale della violazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 a una contestazione relativa all'IRAP. Secondo la tesi accolta, tale raddoppio opera esclusivamente quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, reati riferiti alle imposte sui redditi e all'IVA, e non all'IRAP. L'estensione analogica della disciplina sarebbe inoltre vietata dall'art. 25, comma 2, della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.
La disposizione è stata interpretata restrittivamente: il raddoppio riguarda le violazioni penalmente rilevanti in materia di imposte sui redditi e IVA, non quelle relative all'IRAP.
D.lgs. 74/2000
La disciplina dei reati tributari richiamata per il raddoppio dei termini concerne i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non comprende l'IRAP.
Art. 25, comma 2, Costituzione
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Il principio di legalità, anche nella sua dimensione di divieto di analogia in materia penale, impedisce di estendere per analogia una disciplina collegata a violazioni penalmente rilevanti a un tributo non ricompreso nella fattispecie normativa.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente a ogni tributo: occorre verificare che la violazione rientri espressamente tra quelle collegate ai reati previsti dalla normativa richiamata.
- In materia tributaria, le disposizioni che ampliano i termini ordinari di accertamento devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
- Per l'IRAP, la mera ipotizzabilità di una violazione fiscale non è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini se la condotta non integra uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000.
- Quando l'accertamento è notificato oltre i termini ordinari, il contribuente può contestarne la tempestività verificando se il presupposto normativo del raddoppio sia effettivamente applicabile al tributo accertato.
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