Sentenza n. 372/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del Decreto n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Terni Area -OMISSIS- Prot. Uscita n. -OMISSIS- con il quale è stato vietato al ricorrente di detenere armi e munizioni; - del Decreto prot. N. -OMISSIS- (prot. uscita) del -OMISSIS- emesso dal Questore di Terni in data -OMISSIS- con il quale è stata revocata all'odierno ricorrente la licenza di porto di fucile per l’esercizio della caccia avente numero -OMISSIS- rilasciata il -OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti, preordinati e/o comunque connessi, anche al momento non conosciuti, comportanti il divieto di detenere, portare ed utilizzare armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile disposta dal Questore. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte nella partecipazione procedimentale e che sarebbe mancato il preavviso di rigetto sull’istanza di archiviazione. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 39 TULPS, il difetto e l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la mera presenza del figlio convivente, sottoposto inizialmente agli arresti domiciliari e successivamente all’obbligo di dimora e di permanenza notturna, non avrebbe giustificato il divieto nei suoi confronti, anche perché le abitazioni avrebbero ingressi indipendenti e le armi sarebbero custodite in un armadio blindato del quale egli solo possedeva la chiave. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la coabitazione con una persona sottoposta a misure restrittive non è di per sé sufficiente e ha invocato i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha infine dedotto l’omessa valutazione della propria condotta incensurata, dell’assenza di procedimenti penali, dell’attività di volontariato e collaborazione civica, del radicamento territoriale e della lunga attività professionale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il Collegio ha distinto la fattispecie da quella esaminata nel precedente richiamato dal ricorrente: in quel caso le armi erano state spontaneamente trasferite in un locale munito di porta blindata e inaccessibile al familiare controindicato; nel caso deciso, invece, il ricorrente non aveva adottato una nuova misura di sicurezza, limitandosi a sostenere la sufficienza della situazione esistente. L’istruttoria amministrativa aveva evidenziato che nello stesso edificio erano ubicate le abitazioni del padre e del figlio, nonché un’attività commerciale gestita da quest’ultimo, e che, nel corso dell’operazione relativa al sequestro di sostanze stupefacenti, il figlio aveva condotto gli operanti nell’abitazione del padre, accedendo a una botola e disponendo di fatto di spazi comuni. Le armi del padre e del figlio risultavano inoltre custodite nel medesimo armadio blindato. Tali circostanze, non contestate specificamente nel ricorso, dimostravano una promiscuità nell’accessibilità e nell’uso degli spazi incompatibile con la piena sicurezza della custodia delle armi e rendevano non illogico il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il giudice ha affermato che l’inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi può derivare anche dal pericolo che familiari o altri soggetti, in ragione delle abitudini di vita e della situazione dei luoghi, possano accedere alle armi, indipendentemente da precedenti negativi riferibili personalmente al titolare. Una volta ritenuto sussistente tale rischio, le considerazioni sulla complessiva condotta personale del ricorrente diventano recessive. È stata esclusa anche la violazione della partecipazione procedimentale, poiché il provvedimento era stato adottato dopo l’acquisizione delle osservazioni del ricorrente. La revoca della licenza di porto di fucile è stata ritenuta conseguenza necessaria del divieto di detenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
“in quanto il figlio convivente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dello stesso”
La disposizione consente l’adozione di misure cautelari e del divieto di detenzione quando la situazione concreta evidenzi un rischio per la sicura custodia e il corretto utilizzo delle armi; tale rischio può derivare anche dalla possibile accessibilità delle armi da parte di familiari o altri soggetti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del divieto è stata ritenuta sufficiente perché collegata alle specifiche circostanze dei luoghi, alla promiscuità degli spazi e alla concreta possibilità di accesso del figlio alle armi.
art. 7 l. 241/1990
Non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, poiché l’Amministrazione ha acquisito le osservazioni del ricorrente prima dell’adozione del provvedimento.
art. 8 l. 241/1990
art. 10 l. 241/1990
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al mancato preavviso di rigetto è stata respinta nel complessivo rilievo che le osservazioni del ricorrente erano state acquisite e valutate nell’ambito del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e consenso alla decisione nel merito in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi può essere legittimamente fondato non soltanto su condotte penalmente rilevanti o su precedenti negativi del titolare, ma anche sul concreto pericolo che familiari o altri soggetti possano accedere alle armi in ragione delle abitudini di vita e della configurazione degli spazi.
- La mera distinzione formale delle unità abitative o la presenza di ingressi indipendenti non esclude il rischio di accesso alle armi quando l’istruttoria evidenzi una concreta promiscuità nell’uso degli spazi familiari e nelle modalità di custodia.
- La custodia delle armi in un armadio blindato non è di per sé sufficiente a escludere il giudizio di inaffidabilità se, alla luce delle circostanze concrete, risulta possibile l’accesso di persone controindicate o non è dimostrata l’effettiva esclusività della custodia.
- La revoca della licenza di porto di fucile costituisce conseguenza necessaria del divieto di detenzione di armi.
- Una volta adeguatamente accertato il rischio concreto per la custodia e l’uso delle armi, l’assenza di precedenti penali e la condotta complessivamente positiva del titolare non sono sufficienti a escludere il giudizio prognostico di inaffidabilità.
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