Sentenza del 30/10/2018 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Termini - Raddoppio - Società a responsabilità limitata - Socio procuratore speciale della società - Insussistenza di elementi per denuncia penale - Estensione del raddoppio del termine in capo al socio procuratore - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2007, con cui gli era stato attribuito, per trasparenza e in proporzione alla partecipazione sociale, un maggior reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili conseguiti dalla società. Ha contestato, in particolare, la decadenza dell’Amministrazione per asserita illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che nei suoi confronti non sussistessero elementi per una denuncia penale. Ha inoltre contestato nel merito la presunzione di distribuzione degli utili e le sanzioni applicate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l’appello. Ha ritenuto applicabile al ricorrente il raddoppio dei termini, poiché gli accertamenti nei confronti della società evidenziavano fatti idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia per reati tributari. Tale effetto è stato esteso al socio-procuratore speciale anche se, individualmente considerato, non risultavano necessariamente integrati nei suoi confronti gli elementi per una denuncia penale, poiché il reddito attribuito al socio derivava dall’accertamento preliminare degli utili extracontabili societari. È stata inoltre ritenuta corretta l’applicazione delle sanzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 37, comma 26, D.L. n. 223/2006
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando i fatti accertati sono astrattamente idonei a imporre una denuncia penale per un reato tributario. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che il procedimento penale sia stato avviato o concluso con una condanna.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Ai fini del raddoppio rileva l’esistenza dell’obbligo di denuncia, valutata sulla base degli elementi disponibili al momento dell’accertamento e non l’effettivo esito dell’iniziativa penale.
Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Nel caso concreto, i maggiori ricavi e le imposte evase superavano le soglie previste dalla norma vigente all’epoca, rendendo configurabile l’obbligo di denuncia penale per la società.
Art. 640-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La sentenza menziona una comunicazione di notizia di reato riferita anche a tale fattispecie, quale ulteriore elemento del quadro investigativo, pur fondando principalmente il raddoppio sui fatti riconducibili all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale.
Il giudice tributario deve comunque verificare, se richiesto dal contribuente, la concreta sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia attraverso una valutazione postuma, escludendo eventuali utilizzi pretestuosi del raddoppio.
Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza n. 11195/2017
L’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e dal suo adempimento.
La validità del raddoppio dipende dalla sussistenza sostanziale dell’obbligo di denuncia e non dalla sua effettiva formalizzazione.
Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza n. 11620/2018
È sufficiente la presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.
L’archiviazione del procedimento penale o la tardività della denuncia non eliminano automaticamente il raddoppio dei termini, purché gli indizi fossero seri e concretamente idonei a imporre la denuncia.
Massime di principio
- Quando l’accertamento del reddito del socio dipende necessariamente dall’accertamento di utili extracontabili della società, il raddoppio dei termini applicabile alla società può estendersi anche al socio, soprattutto se questi ricopre un ruolo gestionale o rappresentativo rilevante.
- Non è indispensabile che il socio sia personalmente perseguibile per un reato tributario: può essere sufficiente che i fatti societari presupposti integrino l’obbligo di denuncia e che il reddito del socio derivi direttamente da tali fatti.
- Il raddoppio non opera automaticamente in presenza di una semplice denuncia formale: l’Amministrazione deve poter dimostrare la presenza di elementi seri e oggettivi che, valutati al momento dell’accertamento, rendevano obbligatoria la denuncia penale.
- Il contribuente che contesta il raddoppio deve indicare specificamente perché i fatti non avrebbero raggiunto le soglie o gli elementi richiesti dal reato tributario; il giudice tributario può effettuare una verifica concreta e retrospettiva.
- La mera archiviazione della notizia di reato, l’assenza di esercizio dell’azione penale o la tardiva presentazione della denuncia non fanno venir meno, da soli, il raddoppio dei termini.
- In una società a ristretta base familiare, la distribuzione ai soci di utili extracontabili può essere presunta, salvo prova contraria, purché l’accertamento societario sia adeguatamente motivato e fondato su elementi attendibili.
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