Prescrizioni del Garante n. 388 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una ex lavoratrice che lamentava il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati e documenti di lavoro. All’esito dell’istruttoria, ha accertato che Consorzio Italia non aveva risposto all’istanza ex art. 15 GDPR né alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità ex art. 157 Codice privacy. Il trattamento è stato qualificato illecito, ma, tenuto conto degli elementi del caso, il Garante ha ritenuto di ammonire il titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
Consorzio Italia: ammonimento per mancato riscontro a istanza di accesso ex artt. 12 e 15 GDPR e a richiesta di informazioni del Garante ex art. 157 Codice privacy
Consorzio Italia: ammonimento per mancato riscontro a istanza di accesso e a richiesta informativa del Garante
Il provvedimento riguarda Consorzio Italia, quale titolare del trattamento, e trae origine dal reclamo di una ex lavoratrice che lamentava la mancata risposta alla propria richiesta di accesso ai dati personali e documenti connessi al rapporto di lavoro. L’Autorità ha anche esaminato il mancato riscontro alla successiva richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.
Fatti e origine del reclamo
La reclamante ha riferito di avere presentato, in data 13 luglio 2022, un’istanza ex art. 15 GDPR alla quale il Consorzio non avrebbe dato risposta. Nell’istanza erano stati richiesti, tra l’altro:
- l’identità e i dati di contatto del titolare, del responsabile del trattamento e del DPO;
- il fascicolo personale;
- i fogli presenza;
- i fogli turni;
- la programmazione dei viaggi e dei giri di lavoro;
- i rapportini di avvio relativi alla prestazione;
- le buste paga.
A fronte del reclamo presentato il 20 ottobre 2022, l’Ufficio ha avviato un’istruttoria preliminare nei confronti del Consorzio.
Attività istruttoria e mancato riscontro all’Autorità
Il Garante ha inviato al titolare, in data 6 luglio 2023, una nota via PEC per ottenere una adesione spontanea o comunque un chiarimento sui fatti oggetto di reclamo. Non avendo ricevuto risposta, ha poi trasmesso una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice il 6 settembre 2023.
Anche tale richiesta è rimasta priva di riscontro. Per questo motivo il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche è stato delegato ad acquisire le informazioni e a notificare l’avvio del procedimento sanzionatorio e correttivo. In sede di accertamento del 19 febbraio 2024, il Consorzio ha ammesso di avere ricevuto la PEC dell’Autorità, ma ha attribuito l’omissione a disorganizzazione interna e alla gestione della procedura di concordato preventivo.
Norme applicate
L’Autorità richiama in particolare:
- l’art. 12 GDPR, che impone al titolare di agevolare l’esercizio dei diritti e di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi previsti;
- l’art. 15 GDPR, relativo al diritto di accesso e alla copia dei dati personali;
- l’art. 157 Codice privacy, che consente al Garante di richiedere informazioni e documenti;
- l’art. 168 Codice privacy, richiamato in via generale con riferimento alle dichiarazioni false rese in procedimento davanti al Garante.
Valutazioni del Garante
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto che il Consorzio non abbia fornito alcun riscontro all’istanza di accesso né abbia comunicato all’interessata i motivi dell’inottemperanza entro il termine previsto dall’art. 12, par. 4, GDPR. Ha quindi qualificato la condotta come violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
È stata inoltre accertata la totale assenza di riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice privacy, ulteriore profilo di non conformità.
Esito del procedimento e misura adottata
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto la violazione di entità minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando:
- l’assenza di precedenti specifici;
- la procedura di concordato preventivo in corso;
- il fatto che l’episodio riguardasse un solo interessato.
In ragione di tali elementi, l’Autorità ha deciso di ammonire Consorzio Italia ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice, senza applicare una sanzione pecuniaria. Restano ferme le possibilità di opposizione previste dall’art. 78 GDPR e dagli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell'interessata
Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 20 ottobre 2022 da una lavoratrice che aveva esercitato il diritto di accesso il 13 luglio 2022 senza ottenere riscontro dal Consorzio. L’istanza riguardava, oltre all’identità e ai contatti del titolare e dell’eventuale responsabile e DPO, anche il fascicolo personale, i fogli presenza, i turni, la programmazione dei viaggi e dei giri di lavoro, i rapportini di avvio e le buste paga.
Istruttoria e mancato riscontro all’Autorità
L’Ufficio ha avviato un’istruttoria preliminare con nota del 6 luglio 2023 e, in assenza di riscontro, ha inviato una richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy il 6 settembre 2023. Anche tale richiesta è rimasta senza risposta. Successivamente, in sede ispettiva del 19 febbraio 2024, il Consorzio ha ammesso di aver ricevuto la pec dell’Autorità ma di non aver dato seguito alla stessa, adducendo impegni connessi alla procedura di concordato preventivo e difficoltà organizzative.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama gli artt. 12 e 15 GDPR sul contenuto, sulle modalità e sui termini di riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’art. 157 Codice privacy che consente all’Autorità di chiedere informazioni e documenti. Viene inoltre richiamato l’art. 168 Codice privacy in relazione alle false dichiarazioni al Garante.
Valutazione sulla violazione
L’Autorità ha ritenuto che il Consorzio, in qualità di titolare del trattamento, non abbia fornito alcun riscontro all’istanza di accesso entro il termine previsto dall’art. 12 GDPR e non abbia nemmeno informato l’interessata dei motivi dell’inottemperanza. È stata inoltre accertata la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, in violazione dell’art. 157 Codice privacy.
Esito e misura adottata
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ma ha qualificato l’infrazione come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando l’assenza di precedenti specifici, la procedura di concordato preventivo in corso e il numero limitato di interessati coinvolti. In luogo della sanzione pecuniaria, ha disposto un ammonimento nei confronti di Consorzio Italia ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 Codice privacy.
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