Sentenza n. 9598/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’esecuzione della Sentenza n. 1178/2024 del 10.07.2024, del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 2418/2022, notificata tramite PEC in data 10.07.2024, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza n. 1178/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1178/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla prestazione riconosciuta dal titolo giudiziale e ha chiesto la condanna all’esecuzione, nonché il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine all’avvenuta o corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione anche alla luce della mancata contestazione o dimostrazione dell’esecuzione del giudicato. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dalla sentenza da eseguire. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la nomina del commissario ad acta costituisca, nel caso concreto, ragione esimente rispetto all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese, pari a euro 800 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes
La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’astreinte.
art. 21 c.p.a.
La disposizione non è espressamente richiamata nel testo; il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza e il giudice ordina l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di esecuzione può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, anche con facoltà di delega e senza compenso.
- La condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca, nel caso concreto, una misura idonea e ragione esimente rispetto all’astreinte.
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